La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a valutare se la Commissione europea abbia garantito un accesso sufficiente al pubblico ai contratti di acquisto dei vaccini COVID-19 e ai documenti collegati, in particolare alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei negoziatori e alle clausole di indennizzo per le aziende farmaceutiche.
L’avvocato generale Athanasios Rantos ha formulato conclusioni che suggeriscono come i giudici potrebbero decidere, ma non rappresentano una sentenza vincolante.
Durante la pandemia l’Unione ha istituito un meccanismo centralizzato per l’acquisto dei vaccini, con una squadra di negoziatori composta da funzionari della Commissione e da esperti dei Paesi membri per ottenere forniture rapide ed eque.
Nel 2021 alcuni eurodeputati e privati hanno chiesto di consultare gli accordi preliminari e documenti correlati. La Commissione ha concesso solo un accesso parziale, oscurando nomi dei membri della squadra negoziale e alcune clausole relative all’indennizzo delle imprese.
La Commissione ha giustificato la parziale riservatezza invocando la protezione della vita privata dei funzionari e la tutela degli interessi commerciali delle aziende farmaceutiche.
Gli eurodeputati e altri richiedenti hanno impugnato le decisioni davanti al Tribunale dell’Unione Europea, che il 17 luglio 2024 ha stabilito che l’accesso concesso non era sufficientemente ampio.
La Commissione ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia e l’avvocato generale, nelle sue conclusioni, propone di respingere gli argomenti della Commissione e di confermare le sentenze del Tribunale.
Quanto ai dati personali dei membri della squadra negoziale (nomi, cognomi e ruoli), l’avvocato generale ricorda che la divulgazione può essere legittima se il richiedente dimostra che essa è necessaria per perseguire un interesse pubblico rilevante.
Secondo Rantos la trasparenza del processo negoziale sui contratti vaccinali costituisce un interesse pubblico dell’Unione e la sola pubblicazione di versioni anonimizzate delle dichiarazioni di conflitto non consente una verifica concreta e efficace dell’imparzialità.
Sulle clausole di indennizzo, l’avvocato generale ritiene che la Commissione non abbia provato che la loro divulgazione arrecherebbe un danno commerciale significativo o favorirebbe comportamenti strategici abusivi.
Rantos sottolinea inoltre che tali clausole disciplinano meccanismi di rimborso tra Stati membri e imprese in caso di accertata responsabilità, senza incidere direttamente sulle condizioni di responsabilità verso terzi.
