Assicurazione veicoli agricoli a motore

Coldiretti ha avviato a livello confederale un confronto con le amministrazioni competenti per ottenere chiarimenti sull’applicazione delle deroghe al decreto legislativo del 23 dicembre scorso sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Coldiretti intende approfondire le deroghe previste, in particolare per l’uso dei mezzi in agricoltura. E’ tuttavia necessario tener conto dell’entrata in vigore delle novità in tema assicurazione della responsabilità civile, che riportiamo di seguito. A questo proposito è utile considerare la possibilità di sospendere l’assicurazione in considerazione del prolungato non utilizzo di molti veicoli impiegati in agricoltura unicamente per operazione colturali stagionali.

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre scorso, n. 290 è stato pubblicato il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva UE 2021/2118 del 24 novembre 2021, che ha introdotto novità normative in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Il decreto legislativo è entrato in vigore il 23 dicembre scorso.

La principale novità introdotta a livello comunitario con la citata Direttiva del 2021 e recepita a livello statale con il decreto legislativo n. 184 è la definizione di “veicolo” ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione: “i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h oppure in alternativa, con un peso netto massimo superiore a 25 Kg. ed una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h.”. La medesima definizione di veicolo ricomprende “qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno”. Inoltre, si precisa che l’obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento e, pertanto, viene in tal modo incluso nell’ambito di obbligatorietà dell’assicurazione per responsabilità civile il cosiddetto “rischio statico”.

Lo stesso decreto, tuttavia, dispone la deroga all’obbligo assicurativo in alcuni casi:

–              per i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall’autorità competente in conformità alla normativa vigente, come ad esempio nei casi di fermo amministrativo, confisca e sequestro;

–              per i veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea da parte del titolare/utilizzatore del veicolo attraverso una formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il  termine  di  sospensione,  inizialmente comunicato dal  soggetto  legittimato,  può  essere  prorogato  più volte, previa comunicazione all’impresa di  assicurazione  da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza  del  periodo  di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità. L’impresa di assicurazione che riceve la richiesta di sospensione provvede a registrarla nella banca dati della Motorizzazione Centrale e ne dà comunicazione all’assicurato;

–              quando  il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto.

(Coldiretti Padova)