Introduzione degli Oneri, o meglio Penali, di Recesso per i Domestico e le Piccole Imprese

Le novità della delibera 250/2023/R/COM(*)

Con la deliberazione 250/2023/R/COM, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato interventi di aggiornamento ed efficientamento della regolazione precontrattuale e contrattuale relativi:
• all’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21) che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/944 (nuova direttiva elettrica);
• agli obblighi informativi dei venditori in caso di rinnovo con modifica delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Ciò che in passato era appannaggio esclusivo dei contratti MT (Media Tensione con Cabina propria) dal 1 Gen. ’24 può essere applicato alle utenze Domestiche e alle Piccole Imprese a prezzo FISSO. Per la verità il mercato continua a proporre molto le Tariffe Variabili, indicizzate a PUN, ma ci sono anche dei fornitori che si propongono con Tariffe FISSE, che potrebbero, per cautelarsi applicare gli Oneri o meglio PENALI di recesso.
ATTENZIONE pertanto ai contratti che andate a sottoscrivere; se avete dubbi, avvaletevi del supporto dello Sportello SOS Energia di Confartigianato Imprese Padova, che è in grado valutare l’offerta del Venditore, comprenderne le condizioni, verificare l’esistenza e la consistenza economica degli oneri di recesso. Ci potete contattare alla e-mail [email protected]

In particolare, la deliberazione 250/2023/R/COM, che fa seguito al documento per la consultazione 668/2022/R/COM, definisce quanto segue:

Oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 210/21 relativamente alle forniture di energia elettrica per i clienti domestici e le piccole imprese si stabilisce:
• la facoltà per il venditore di prevedere eventuali oneri di recesso esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso;
• la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso anche ai contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile, in entrambi i casi, tali oneri potranno comunque essere applicati solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso;
• l’obbligo in capo ai venditori, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura nonché nel contratto medesimo, di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato; l’onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata in contratto costituisce un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale;
• l’allineamento della deliberazione 302/2016/R/COM (Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura) alle disposizioni del suddetto articolo 7, comma 5;
• l’integrazione delle informazioni del Portale Offerte con l’indicazione degli eventuali oneri di recesso anticipato.

La deliberazione stabilisce, inoltre, che, per qualunque tipologia di contratto, l’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.

Rinnovo con modifica delle condizioni economiche

In materia di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale si stabilisce l’introduzione, nel Codice di condotta commerciale, di specifici obblighi informativi in capo al venditore qualora il contratto sottoscritto dal cliente finale preveda, in aggiunta all’eventuale facoltà del venditore medesimo di rinnovare tacitamente le condizioni economiche:

  • la validità delle suddette condizioni economiche per un periodo temporale determinato (condizioni economiche che, pertanto, scadono con lo spirare di detto termine);
  • la facoltà per il venditore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, mediante preavviso al cliente finale rispetto alla scadenza;
  • l’applicazione, a far data dalla scadenza sub i), delle nuove condizioni economiche comunicate sub ii), salvo comunque l’espresso riconoscimento al cliente finale del diritto di recesso.

Gli obblighi informativi contemplano l’invio di una specifica comunicazione in forma scritta, da parte del venditore, avente intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni”, che pervenga al cliente finale con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, contenente l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche, la data di scadenza delle precedenti condizioni, la data di decorrenza e di scadenza delle nuove condizioni, la stima della nuova spesa annua, la variazione stimata della spesa annua rispetto alle condizioni precedenti, i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell’eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso ed il riferimento al Portale Offerte su cui trovare eventuali altre offerte.
La deliberazione dispone, inoltre, l’integrazione delle informazioni già presenti nella bolletta con l’indicazione della scadenza delle condizioni economiche a tempo determinato.
Si precisa infine che la facoltà di apporre oneri di recesso anticipato non trova in ogni caso applicazione nel caso delle offerte PLACET, disciplinate direttamente dall’Autorità con la deliberazione 555/2017/R/COM

Termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in caso di repricing al ribasso

Si prevede la facoltà del venditore, in via transitoria fino al 31 dicembre 2023, di comunicare una variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in contratto (repricing al ribasso) con un termine non inferiore ad un mese, anziché di tre mesi, come attualmente previsto, al fine di trasferire in tempi più brevi al cliente finale la riduzione di prezzo; restano comunque fermi gli obblighi informativi di cui all’articolo 13 del Codice di condotta commerciale in materia di modalità di preavviso per le variazioni unilaterali nonché l’obbligo del venditore di corrispondere al cliente finale l’indennizzo di cui all’articolo 14 del Codice di condotta commerciale qualora non rispetti il suddetto preavviso di un mese o non lo utilizzi esclusivamente per variazioni in diminuzione dei corrispettivi e/o qualora non rispetti gli altri obblighi di cui dall’articolo 13, comma 1, del Codice di condotta commerciale.

Termini di preavviso per la modifica delle offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile

La delibera dispone, infine, che l’allineamento del criterio di determinazione della componente P_INGT, dell’offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile con i criteri di cui alla deliberazione 374/2022/R/GAS, decorra dal 1° settembre 2023 e che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Codice di condotta commerciale, tale comunicazione di variazione delle condizioni economiche sia comunicata con un termine non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza della modifica medesima.

(*) l’Articolo fa rif.to alla Scheda Tecnica della Delibera 250/2023/R/COM

(Confartigianato Imprese Padova)