Fringe benefit 2023

Al 31 dicembre la verifica dei figli fiscalmente a carico

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 23/E del 1/08/2023, ha fornito alcune precisazioni in merito al limite di esenzione dei fringe benefit elevato da 258,23 euro a 3.000 euro per il solo periodo d’imposta 2023 a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, tra le quali che l’agevolazione fiscale trova applicazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva in caso di erogazioni di premi di risultato in beni e servizi.

Come si ricorderà l’art. 40 del DL 48/2023 ha stabilito, in deroga all’art. 51, c. 3 del TUIR, un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente includendovi, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori (anche se erogati da terzi), pure le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale così come già previsto lo scorso anno dal DL 115/2022.

Riguardo alle utenze domestiche, la circolare 35/E emanata lo scorso anno, aveva precisato che potevano essere oggetto di rimborso anche le fatture emesse nel 2023 purché relative a consumi effettuati nel 2022.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate sottolinea che per evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio per le medesime spese, il lavoratore non può richiedere il rimborso delle somme pagate per le utenze nel 2023 relative a consumi di competenza del 2022, se per queste aveva già chiesto ed ottenuto il rimborso sulla base della previgente normativa.

Particolarmente interessante il chiarimento fornito sul requisito di figli fiscalmente a carico. Tale condizione va verificata al 31 dicembre 2023.

Pertanto se dopo aver riconosciuto l’agevolazione al dipendente, il figlio di quest’ultimo non è più fiscalmente a carico, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al sostituto d’imposta che recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa tale comunicazione e comunque entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Inoltre, precisa la circolare, l’agevolazione spetta in misura intera ad ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato (quindi anche ai cococo) anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Il beneficio spetta anche se il contribuente non beneficia della detrazione per i figli fiscalmente a carico, perché percepisce l’AUU.

Nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per i figli fiscalmente a carico a quello dei due che ha il reddito complessivo più elevato, il limite di esenzione dei 3.000 euro spetterà comunque ad entrambi.

Resta fermo che per tutti gli altri lavoratori che non hanno figli fiscalmente a carico, continua ad applicarsi il limite di 258,23 euro.

Inoltre continua a trovare applicazione il criterio sancito dallo stesso art. 51, c. 3 del TUIR ultima parte secondo cui, se il valore complessivo dei fringe benefit percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta supera i citato limite di esenzione, l’intero importo diventerà imponibile sia fiscalmente che contributivamente.

Per fruire dell’esenzione la norma richiede il rispetto di due condizioni: la presentazione al datore di lavoro da parte del lavoratore di un’apposita dichiarazione con l’indicazione del codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (secondo le modalità concordate dalle parti) e l’effettuazione di un’informativa alle RSU se presenti in azienda.

A dire il vero il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si effettui la citata informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Infine l’Agenzia delle entrate ricorda che nel periodo d’imposta 2023 il lavoratore può continuare a fruire del c.d. bonus carburante di 200 euro, dato che il limite di esenzione di 3.000 euro per i fringe benefit è un’agevolazione diversa e autonoma.

Scarica la circolare dell’Agenzia delle entrate

Fonte: lavorofacile.it

(Confartigianato Imprese Padova)