Oneri di urbanizzazione: quando non sono dovuti?



Quando si decide di ristrutturare o ampliare un immobile ci sono diverse norme a cui attenersi oltre che una serie di costi da sostenere, tra cui gli oneri di urbanizzazione. Si tratta di un corrispettivo da versare al Comune ogni volta che si intende eseguire interventi di costruzione e trasformazione edilizia.
Esistono due tipologie di oneri di urbanizzazione:
– Urbanizzazione primaria, che riguarda la costruzione o la sistemazione di strade, parcheggi, aree verdi, giardini pubblici, fognature.
– Urbanizzazione secondaria, che riguarda scuole, uffici comunali, strutture sportive.
Coloro che sono intenzionati a costruire o a ristrutturare un immobile ad uso residenziale, commerciale, direzionale o turistico sono tenuti a pagare al Comune sia gli oneri di urbanizzazione primari che secondari. Devono essere versati in quanto considerati come un contributo necessario alla realizzazione e all’utilizzo di una serie di servizi urbani di cui beneficia la popolazione residente in un determinato Comune. Ricordiamo che qualora non venissero versati gli oneri di urbanizzazione non verrebbe rilasciato il permesso di costruire, necessario sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni e ampliamento di immobili già edificati. Per quanto riguarda il calcolo degli oneri di urbanizzazione vengono utilizzati una serie di parametri, per esempio in base alla destinazione d’uso dell’immobile e agli interventi necessari: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento della superficie esistente. Il calcolo è basato su tabelle regionali diversificate in base a diversi elementi:
– Ampiezza e numero di abitanti del Comune.
– Superficie abitabile dell’immobile.
– Destinazione d’uso dell’immobile.
– Eventuali distinzioni previste dal piano regolatore o da altri strumenti urbanisitici in vigore.
Ciò detto, vi sono dei casi in cui gli oneri di urbanizzazione non devono essere versati. In particolare, non sono richiesti quando gli interventi non vanno ad aumentare il carico urbanistico e per i lavori in aree agricole. Inoltre, non sono dovuti in caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento riguardanti immobili unifamiliari complessivamente non superiori al 20%. Infine, sono esclusi dal versamento degli oneri urbanistici lavori per nuove opere legate a fonti energetiche rinnovabili, conservazione e risparmio dell’energia, sempre che attuati nel rispetto delle opere urbanistiche, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.

(Adnkronos)