MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2024

 

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

La presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 30 giugno 2024 prorogato al primo giorno non festivo

(1° luglio 2024).

Il nuovo modello di dichiarazione ambientale sostituisce il precedente con l’obiettivo di garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare, in particolare, agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti al fine di inserire i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca, introdurre le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma e chiarire, tra l’altro, che nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. è richiesta la compilazione di un unico modello di dichiarazione ambientale.

Con riferimento alla dichiarazione in materia di rifiuti e, per quanto di interesse per il settore agricolo, il MUD deve essere presentato dalle imprese e dagli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e dai gestori del servizio pubblico di raccolta e del circuito organizzato di raccolta limitatamente ai rifiuti conferiti dai produttori di rifiuti speciali.

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

– Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila:

– Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

– Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi realizzati nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca.

 

Inoltre, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi, compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, dei documenti sostitutivi o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.

Trovano, pertanto, conferma le esenzioni e le modalità semplificate di comunicazione del MUD per le imprese agricole, che possono essere rafforzate anche attraverso il ricorso agli accordi di programma e l’adesione ad un sistema organizzato di raccolta al fine di una corretta gestione dei rifiuti agricoli che consenta, al contempo, una semplificazione degli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli.

 

 

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(Coldiretti Padova)