GIOVANI AGRICOLTORI – NUOVI REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE DIRITTI PAC E PREMIO SUPPLEMENTARE AL REDDITO

GIOVANI AGRICOLTORI – NUOVI REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE DIRITTI PAC E PREMIO SUPPLEMENTARE AL REDDITO

Con il regolamento UE 2021/2015 è stato introdotto l’obbligo di possedere adeguati requisiti di formazione e di capacità professionale tra le condizioni di ammissibilità per:

  1. L’assegnazione dei diritti all’aiuto (accesso cioè alla riserva nazionale come casistica giovane o nuovo agricoltore) e/o
  2. Richiedere il premio supplementare al reddito per i soli giovani agricoltori.

Questi requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda unica, quindi entro il 15 maggio 2024, e devono essere mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda.

Di seguito si riportano i requisiti necessari all’ammissibilità dei pagamenti sopra indicati.

Ulteriori requisiti per il riconoscimento del giovane agricoltore:

–        Il giovane può attribuire la qualifica ad una ditta individuale/società una sola volta; se il giovane controlla più aziende agricole, il requisito è soddisfatto solamente per una di queste;

–        Il medesimo soggetto giovane non può attribuire la qualifica di giovane in campagne diverse.

I presenti punti trovano applicazione sia per la richiesta di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “Giovane agricoltore” che al pagamento del sostegno complementare al reddito.

Intervento specifico del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

In aggiunta ai paragrafi precedenti, ai soli fini del pagamento del premio giovani, si specifica quanto segue:

–        Il pagamento può essere attribuito fino ad un massimo di 90 ettari ammissibili, compresi gli ettari eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l’attivazione dei titoli;

–        Il pagamento può essere attribuito per una durata massima di 5 anni a partire dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per il premio;

–        Il requisito anagrafico (vedi tabella) deve essere posseduto nell’anno di presentazione della domanda; il giovane può percepire l’aiuto negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni;

–        Il pagamento annuo ad una società viene erogato solamente se il giovane continua ad esercitare il potere di controllo effettivo sulla società per tutti gli anni di richiesta dell’aiuto;

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici di Zona Coldiretti del territorio – Area CAA

(Coldiretti Padova)