Superbonus: sconto in fattura per il Terzo settore

Il Superbonus vale per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che potranno ancora accedere anche alla cessione del credito per gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio

Con la legge 11 aprile 2023, n.38 è stato convertito il dl n.11/2023, adottato dal Governo nel febbraio scorso con misure urgenti in materia di cessione dei crediti per una serie di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, all’efficienza energetica, a misure antisismiche, al recupero o al restauro della facciata degli edifici esistenti, all’installazione di impianti fotovoltaici, all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Con la conversione, quindi, il divieto di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito non si applica a Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Tutti i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale tutolo dell’immobile oggetto degli interventi.

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni del superbonus previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare per le Onlus, le Odv iscritte nei registri e le Aps iscritte nel registro unico nazionale e nei registri regionali e delle province autonome che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

(CSV di Padova)