Incentivo assunzioni NEET: domande dal 31 luglio 2023

L’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di NEET effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, introdotto dall’art. 27 del decreto lavoro.

L’incentivo è riconosciuto a domanda e spetta per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, al ricorrere dei presupposti fissati dalla richiamata norma.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante. Lo stesso, inoltre, è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della L. n. 197/2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20%. Pertanto, nel caso di scelta di cumulo della misura in trattazione con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani previsto dalla L. 197/2023, il datore di lavoro interessato avrà diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi.

Al fine di accedere all’incentivo deve essere trasmessa apposita istanza all’INPS per prenotare le risorse, nei limiti di quelle disponibili. A tal fine, dal 31 luglio 2023 sarà disponibile, sul portale dell’istituto, il modulo di istanza on-line “NEET23”. Nella domanda dovrà essere indicato anche l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Per le assunzioni effettuate fino al 30 luglio, le cui domande saranno ricevute dall’INPS entro il 15 agosto 2023, a settembre ci sarà una definizione cumulativa posticipata in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Per le istanze riferite ad assunzioni effettuate dal 31 luglio in poi, invece, si seguirà il criterio cronologico di presentazione dell’istanza.

La circolare precisa i requisiti di cui devono essere in possesso i lavoratori al fine di consentire la fruizione dell’incentivo. Quest’ultimo, in ogni caso, non spetta per i rapporti di lavoro domestico, nelle ipotesi di lavoro intermittente e nelle prestazioni di lavoro occasionale.

L’INPS sottolinea che l’incentivo deve essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Anche in tale ipotesi, comunque, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Non è possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

L’agevolazione, avendo la natura di incentivo all’assunzione, è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione (in termini di ULA), nonché al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

La circolare fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023 sono stati istituiti i nuovi CodiceCausale NE23 (incentivo al 60%) e NC23 (incentivo al 20% in cumulo con altri benefici). Nella sezione PosPA dovranno essere esposti i nuovi codici recupero 55 (60%) e 56 (20%), mentre nella sezione PosAgri i codici agevolazione NT (60%) e NC (20%).

Fonte: Lavorofacile.it

(Confartigianato Imprese Padova)