Lavoro sportivo: come comportarsi dal primo luglio

La riforma dello sport (Dlgs 36/2021) modifica il lavoro sportivo

Dal 1 luglio 2023 i compensi da lavoro sportivo costituiscono reddito da lavoro – autonomo o dipendente – e non potranno più essere considerati “collaborazioni sportive” ai sensi dell’art. 67 Co.1 lettera m) del TUIR. Precedentemente, le “collaborazioni sportive” potevano essere retribuite tramite rimborsi forfettari o compensi sportivi esentati da adempimenti giuslavoristici e beneficiari di un trattamento fiscale agevolato e di una esenzione previdenziale e assicurativa.

Pertanto, gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), potranno avvalersi di:

  • volontari, percettori esclusivamente di eventuali rimborsi spese;
  • lavoratori sportivi tesserati distinti tra:
    • dipendenti;
    • collaboratori coordinati e continuativi. Le collaborazioni sportive dilettantistiche sono di natura autonoma anche in presenza di etero-organizzazione del lavoro e che viene affermata una presunzione di legge della natura autonoma del rapporto quando l’impegno non supera le 18 ore settimanali (da correttivo 24). Al superamento di tale impegno orario resta in capo alle parti dimostrare l’insussistenza di indicatori della natura subordinata del rapporto per cui potrebbe essere utile ricorrere alla certificazione del contratto;
    • collaboratori occasionali;
    • titolari di partita iva;
    • lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativo-gestionali che – se sussistono i requisiti per qualificarli come collaboratori coordinati e continuativi – beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dei Co.co.co sportivi ma soggetti agli ordinari adempimenti gestionali e Inail;
    • lavoratori non sportivi soggetti alle regole ordinarie.

Fonte: Cantiere Terzo Settore.

(CSV di Padova)