Superbonus, la nuova circolare del Fisco



Il 26 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n.17/E che contiene una serie di indicazioni, tra cui quelle relative alla documentazione da presentare per poter accedere alle agevolazioni previste per il Superbonus e per gli altri bonus edilizi.
In particolare la lunga circolare ricorda che con riferimento alle spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua, quindi la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso. Ricordiamo che i soggetti che possono usufruire del Superbonus sono:
– Persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastati anche se di proprietà di un unico soggetto.
– Persone fisiche per interventi su singole unità immobiliari all’interno del condominio o dell’edifcio.
– Persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni per interventi effettuati su unità immobiliari ad esempio villette, per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
– Condomini.
L’Agenzia ricorda anche che per il Superbonus sono detraibili al 110% anche le spese relative a:
– Rilascio visto di conformità, attestazioni e asseverazioni.
– Acquisto dei materiali, progettazione e altre spese professionali connesse.
– Altre eventuali spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi ad esempio per installazione ponteggi.
Per poter accedere all’agevolazione sono necessari alcuni requisiti:
– Pagamento delle spese effettuato a mezzo bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
– Visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi che attestano la sussistenza dei presupposti e che danno diritto alla detrazione. Unitamente all’asseverazione va redatto il computo metrico.
Inoltre, per usufruire delle agevolazioni Superbonus e altri bonus edilizi direttamente in dichiarazione dei redditi in caso di interventi antisismici, è necessaria l’asseverazione redatta dai professionisti tecnici incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in modo da attestare il rispetto dei requisiti tecnici alla corrispondente congruità alle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per gli interventi di efficientamento energetico l’asseverazione deve essere trasmessa per via telematica a ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni, decade il beneficio, similmente al caso in cui l’asseverazione viene rilasciata da un soggetto non abilitato.

(Adnkronos)