Disegno di legge sul Made in Italy

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul Made in Italy per promuovere e meglio tutelare le eccellenze del nostro Paese. Il provvedimento prevede una serie di misure e iniziative per incentivare il sistema imprenditoriale con nuove risorse, competenze e tutele.

Ai sensi dell’art. 16 della citata legge: “Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”. La necessità di introdurre una super indicazione di origine, talvolta indicata anche come “marchio di origine” (il cd. 100% Made in Italy o dizioni equivalenti) è sorta per consentire al consumatore finale d’individuare i beni integralmente realizzati nel nostro territorio nazionale, da quelli che in Italia hanno subito l’ultima lavorazione o una trasformazione sostanziale e che, solo per questo, potrebbero, lecitamente definirsi Made in Italy. Come noto, l’utilizzo del logo e, prima ancora, dell’indicazione di origine 100% Made in Italy o simili, avviene su base volontaria e comporta un’assunzione di responsabilità personale equivalendo ad autodichiarazione del produttore, il quale, a pena di severe sanzioni penali oltre che di ogni conseguenza civile (risarcimento del danno) nei confronti della clientela, assume la responsabilità di qualificare il suo prodotto come integralmente realizzato in Italia. In proposito, appare opportuno precisare che, ciascun produttore ha la facoltà di utilizzare le sopra menzionate indicazioni di origine, senza necessità o obbligo giuridico di ottenere preventiva certificazione da parte di enti pubblici o privati circa la veridicità delle proprie affermazioni. Diversamente l’ottenimento della certificazione, alle condizioni e sotto la sorveglianza dei soggetti che hanno registrato un marchio di certificazione e/o un marchio collettivo secondo le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005) autorizza l’utilizzo del marchio registrato di costoro, ma non può in alcun caso inibire l’utilizzo di una indicazione di origine, 100% Made in Italy o equivalenti, cui il produttore può liberamente ricorrere se rispetta i parametri dettati dal citato art. 16 della L. 166/09.

Confartigianato può dare in uso a titolo non oneroso alle imprese il marchio100% Made in Italy.
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(Confartigianato Imprese Padova)