Scuola: donazzan, su buoni libro veneto applica norme nazionali in vigore dal 1999

Venezia, 15 ott. (AdnKronos) – “Il Veneto non si e inventato nessuna norma anti-immigrati, si limita ad applicare la legislazione nazionale in materia di erogazioni e contributi e chiede ai Comuni di rispettarla. Tutto qui. Esattamente quanto accade in molti altri stati comunitari fra cui Spagna, Germania e Gran Bretagna”. Cosi l’assessore regionale all’istruzione e formazione Elena Donazzan spiega la richiesta, contenuta nelle ‘istruzioni per il richiedente’ sul bando per i buoni scuola inviate ai Comuni il 14 settembre scorso, di segnalare alla Regione se la certificazione Isee presentata dalle famiglie non comunitarie e corredata anche da dichiarazione di possesso di immobili o di redditi all’estero rilasciato dalle autorita del Paese di provenienza.

La legge regionale 7 febbraio 2018 n. 2 “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa” all’art. 2 prevede, in caso di erogazione di contributi regionali e degli enti locali o di servizi e utilita economicamente valutabili, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Si tratta di una norma di indirizzo con la quale il legislatore regionale ha inteso ribadire, con riferimento all’ordinamento regionale, quanto gia stabilito dalla vigente normativa statale in materia di rapporti con la pubblica amministrazione, in ordine all’utilizzo degli istituti della autocertificazione di fatti, stati e qualita personali relativamente i soli cittadini non comunitari, appartenenti a Paesi che non hanno sottoscritto con lo Stato Italiano convenzioni internazionali in merito (in particolare la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961), che consentano la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, spiega la Regione Veneto.

(Adnkronos)