Arrestato cittadino senegalese di 30 anni per reingresso illegale, gravato da precedenti penali e di polizia, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un divieto di permanenza nell’area schengen della durata di cinque anni, che aveva presentato domanda di protezione internazionale in Italia, successivamente rigettata. Il Questore della Provincia di Padova ne dispone l’allontanamento, all’esito della direttissima, con collocamento presso CPR di Macomer in Sardegna. Questore dispone inoltre rimpatrio di cittadino nigeriano 39enne, già condannato a quattro anni e cinque mesi di reclusione per associazione per delinquere e riconosciuto socialmente pericoloso, destinatario della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello stato per la durata di dieci anni. Lo straniero, già detenuto presso la casa circondariale di Rebibbia e successivamente posto in libertà controllata, sara’ imbarcato, nella giornata di venerdi’ 14 agosto, su volo aereo da bologna diretto a Lagos per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.
Nell’ambito della costante attività di controllo svolta dalla Polizia di Stato sul territorio provinciale e, in particolare, delle verifiche finalizzate ad accertare la posizione giuridica e amministrativa dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, nella giornata del 12 agosto personale della Questura di Padova procedeva all’arresto di un cittadino senegalese di 30 anni, nei cui confronti emergevano plurimi elementi di irregolarità amministrativa e precedenti di natura penale.
L’intervento traeva origine dalla presentazione dello stesso straniero presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Padova. Il 30enne si presentava infatti presso gli uffici dichiarando di essere alla ricerca di un luogo nel quale poter trascorrere la notte. La richiesta consentiva al personale dell’Ufficio Immigrazione di procedere, come previsto in tali circostanze, agli opportuni accertamenti sulla sua identità e sulla posizione amministrativa e giudiziaria dell’interessato, anche attraverso la consultazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia.
Le verifiche consentivano di ricostruire una posizione caratterizzata da una lunga e articolata permanenza sul territorio nazionale e da una serie di precedenti provvedimenti amministrativi e giudiziari. Il cittadino senegalese risultava infatti aver fatto ingresso sul Territorio Nazionale in data 30 luglio 2016, approdando presso la provincia di Siracusa e sottraendosi ai prescritti controlli di frontiera. A seguito dell’ingresso irregolare, il giovane presentava istanza di riconoscimento della Protezione Internazionale presso la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova. La Commissione Territoriale, in data 11 maggio 2017, adottava un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, disponendo altresì l’obbligo di rimpatrio. Avverso tale decisione il cittadino senegalese proponeva ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria competente. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 22 gennaio 2018, rigettava integralmente il ricorso proposto dallo straniero, con decisione successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con pronuncia definitiva del 25 agosto 2020.
Nonostante l’esito negativo della procedura e le conseguenti determinazioni adottate dalle competenti Autorità, il 30enne proseguiva la propria permanenza sul territorio nazionale, rendendosi nel corso degli anni responsabile di ulteriori condotte di rilievo penale e amministrativo. In particolare, nel corso del 2019, il cittadino senegalese veniva sottoposto a controllo nel comune di Padova, e ne veniva dunque constatata la presenza irregolare sul Territorio Nazionale. Lo stesso veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione prevista dall’art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione.
Successivamente, nel corso del 2021, personale di Polizia in servizio presso il Commissariato di P.S. Stanga procedeva a denunciarlo in relazione ai reati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. In quella circostanza il comportamento del cittadino straniero traeva origine dalla sua presenza presso la Prefettura di Padova, dove si era recato al fine di richiedere il rilascio di un titolo di soggiorno. A fronte del diniego ricevuto, il 30enne reagiva in maniera scomposta e violenta, proferendo imprecazioni e rifiutandosi, altresì, di fornire le proprie generalità agli operatori di Polizia intervenuti.
La posizione giudiziaria dello straniero risultava inoltre aggravata da una successiva condanna pronunciata dal Tribunale di Padova. Nel corso del 2022, infatti, il 30enne veniva condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione in relazione ai reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata.
Il quadro amministrativo e giudiziario veniva ulteriormente definito in data 9 dicembre 2022, quando il 30enne veniva nuovamente rintracciato in condizioni di perdurante irregolarità amministrativa da personale della Questura di Padova. All’esito degli accertamenti, si adottava nei suoi confronti un provvedimento di espulsione, con il divieto di reingresso nel Territorio dell’Area Schengen per la durata di 5 anni. In esecuzione del predetto provvedimento, nella medesima giornata del 9 dicembre 2022, il Questore di Padova disponeva il trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo al fine di consentire l’espletamento delle procedure necessarie alla sua identificazione e al successivo rimpatrio. Durante il periodo di trattenimento, tuttavia, le procedure finalizzate all’identificazione dello straniero rendevano particolarmente complessa l’esecuzione del rimpatrio.
A seguito della dimissione dal C.P.R., tuttavia, il cittadino senegalese si era successivamente recato in Svizzera. Le Autorità della Dogana Elvetica, infatti, lo avevano individuato a bordo di un treno in ingresso presso la Stazione di Chiasso, procedendo nei suoi confronti all’adozione di un provvedimento di espulsione. Dalle medesime risultanze emergeva inoltre che, successivamente al rintraccio in territorio elvetico, il cittadino senegalese si trasferiva in Francia, dove in data 11 luglio 2023 presentava una nuova istanza di riconoscimento della protezione internazionale.
Gli elementi acquisiti consentivano quindi di delineare un quadro particolarmente articolato in ordine alla posizione dello straniero, evidenziando come il medesimo, dopo essere stato destinatario del provvedimento di espulsione adottato a Padova in data 9 dicembre 2022 e del conseguente divieto di reingresso nell’Area Schengen per la durata di cinque anni, avesse fatto rientro irregolarmente nel Territorio Nazionale prima della scadenza del predetto termine. Tale condotta risultava pertanto riconducibile alla fattispecie di reato prevista dall’art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/98, che disciplina il rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso conseguente a un provvedimento di espulsione.
Proprio tale circostanza assumeva particolare rilievo nell’ambito degli accertamenti effettuati nella giornata del 12 agosto 2026. Il cittadino senegalese, infatti, si presentava spontaneamente presso gli Uffici dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Padova, dichiarando di essere alla ricerca di un luogo nel quale poter trascorrere la notte.
Il personale specializzato del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova procedeva quindi al raffronto delle impronte digitali rilevate a carico del cittadino straniero con quelle associate alla segnalazione inserita dalle Autorità svizzere. L’attività di verifica consentiva di accertare la piena corrispondenza delle impronte digitali, confermando in maniera certa che il soggetto presentatosi spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione era il medesimo cittadino senegalese già rintracciato dalle Autorità svizzere nel giugno del 2023 e destinatario del precedente provvedimento di espulsione e del conseguente divieto di reingresso nell’Area Schengen.
Alla luce degli elementi acquisiti, personale dell’U.P.G.S.P. – Sezione Volanti della Questura di Padova procedeva quindi all’arresto del 30enne per la violazione di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/98. Dell’avvenuto arresto veniva data immediata comunicazione al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Padova, che disponeva la celebrazione del rito direttissimo per le ore 11.30 di oggi giovedì 13 agosto 2026, ed all’esito dell’udienza il Giudice convalidava l’arresto disponendo la Misura del Divieto di Dimora.
Nel contempo il Questore attivava l’Ufficio Immigrazione per il collocamento dello straniero presso il C.P.R. di Macomer in Sardegna, dove è stato accompagnato da personale della Questura di Padova.
L’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Padova consentiva, parallelamente, di definire la posizione di un secondo cittadino straniero, di nazionalità nigeriana, di 39 anni, nei cui confronti risultava già intervenuta una complessa sequenza di provvedimenti amministrativi e giudiziari, culminata nell’adozione della misura di sicurezza dell’espulsione dal Territorio dello Stato per la durata di dieci anni. Dall’attività istruttoria svolta dall’Ufficio Immigrazione, dall’esame della documentazione acquisita agli atti e dalle risultanze emergenti dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, risultava che il cittadino nigeriano aveva fatto ingresso sul Territorio dello Stato in data 15 settembre 2006, presso lo scalo marittimo di Palermo, secondo modalità che non risultavano ulteriormente specificate agli atti.
Nel corso della successiva permanenza sul territorio nazionale, il medesimo conseguiva, nell’anno 2012, presso la Questura di Padova, un primo titolo di soggiorno per motivi familiari, in ragione della convivenza con la propria compagna, cittadina italiana. Il predetto titolo veniva regolarmente rinnovato nel corso degli anni, dal 2012 sino al 2021, periodo durante il quale il cittadino nigeriano consolidava altresì il proprio legame familiare con la cittadina italiana, dalla cui relazione, nell’anno 2018, nasceva un figlio.
La situazione di soggiorno regolare veniva tuttavia successivamente sottoposta a riesame da parte della Questura, alla luce del grave quadro giudiziario e degli elementi di pericolosità emergenti a carico dell’interessato. In data 23 agosto 2021, la Questura di Padova avviava pertanto il procedimento amministrativo volto al rigetto dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno presentata dal 39enne. Nel corso degli accertamenti emergeva infatti che il cittadino nigeriano annoverava plurimi e significativi precedenti penali, progressivamente maturati nel corso della sua permanenza sul Territorio Nazionale.
In particolare, nell’anno 2008, il medesimo veniva condannato dal Tribunale di Vicenza alla pena di sei mesi di reclusione per violazioni della normativa disciplinante l’immigrazione. Nel 2011 veniva condannato dal Tribunale di Padova alla pena di quattro mesi di reclusione, in relazione ai reati di falsità materiale, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti psicofisici alla guida. Nel 2012, inoltre, il cittadino nigeriano veniva nuovamente condannato dal Tribunale di Padova alla pena di quattro mesi di reclusione, per i reati di falsità materiale e guida senza patente.
Il quadro giudiziario assumeva particolare rilievo nel 2020, quando la Corte d’Appello di Torino condannava il 39enne alla pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere. La condanna traeva origine dalla partecipazione del cittadino nigeriano, unitamente ad altri soggetti non compiutamente identificati, all’associazione di stampo mafioso denominata “SUPREME EIYE CONFRATERNITY”, all’interno della quale, secondo quanto accertato dall’Autorità Giudiziaria, il medesimo rivestiva un ruolo di promotore e organizzatore. In tale veste, al 39enne veniva attribuito un ruolo direttivo e organizzativo, consistente nell’impartire disposizioni agli altri sodali, procedere all’affiliazione di nuovi membri, organizzare riunioni associative e curare i rapporti con le articolazioni dell’organizzazione operanti in altri Stati. La compagine criminale risultava, secondo quanto ricostruito nel procedimento giudiziario, dedita al perseguimento di un articolato disegno delittuoso volto a conseguire profitti illeciti sull’intero territorio europeo attraverso la commissione di delitti contro la persona, attività connesse alla clandestinità e allo sfruttamento della prostituzione, perseguendo altresì l’obiettivo di acquisire, mediante l’intimidazione e la forza, una posizione di predominio all’interno della comunità e del territorio di riferimento della compagine nigeriana.
Alla luce di tale grave e composito quadro giudiziario, l’Amministrazione riteneva non più sussistenti i presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno. Il procedimento amministrativo avviato in data 23 agosto 2021 giungeva pertanto a definizione in data 28 settembre 2021, allorquando il Questore di Padova disponeva il rigetto integrale dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, intimando contestualmente all’interessato di abbandonare il Territorio Nazionale. Per le medesime ragioni, avuto particolare riguardo alla natura e alla gravità delle condotte delittuose ascrittegli e al conseguente giudizio di pericolosità sociale, il Prefetto di Padova adottava altresì nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento del familiare di cittadino italiano, assegnandogli il termine di trenta giorni per lasciare il Territorio dello Stato.
La vicenda giudiziaria proseguiva quindi con l’esecuzione della pena detentiva. In data 29 gennaio 2024 il cittadino nigeriano veniva associato presso la Casa Circondariale di Rebibbia, ove iniziava l’espiazione della pena, con fine pena originariamente previsto per il 22 luglio 2026. All’esito della detenzione, il 39enne veniva quindi posto in libertà, risultando contestualmente assoggettato alla misura della libertà controllata, da espiare mediante, tra gli altri obblighi, la presentazione periodica presso la Questura di Padova per l’adempimento dell’obbligo di firma. In data 13 luglio 2026, il Tribunale di Sorveglianza di Roma adottava un’ordinanza con la quale veniva accertata la perdurante pericolosità sociale del cittadino nigeriano. Alla luce di tale valutazione, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con successivo provvedimento del 30 luglio 2026, rilevava il permanere della condizione di pericolosità sociale e disponeva, conseguentemente, che, all’esito dell’espiazione della pena, fosse eseguita nei confronti del medesimo la misura di sicurezza dell’espulsione dal Territorio dello Stato per la durata di dieci anni, demandandone l’esecuzione alla Questura di Roma.
Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Sorveglianza determinava pertanto l’avvio delle attività necessarie a dare esecuzione alla misura di sicurezza disposta nei confronti del cittadino nigeriano, tenuto conto della sua posizione giudiziaria e della valutazione di perdurante pericolosità sociale effettuata dall’Autorità competente. Nella giornata del 13 agosto 2026, personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di Padova provvedeva quindi alla rituale notifica all’interessato del provvedimento recante la cessazione della misura cui il medesimo era precedentemente sottoposto, dandogli contestualmente formale contezza della misura di sicurezza dell’espulsione dal Territorio dello Stato per la durata di dieci anni, così come disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Gli operatori procedevano quindi agli adempimenti previsti per l’esecuzione del provvedimento, dando corso alle attività necessarie all’allontanamento del cittadino nigeriano dal Territorio dello Stato, in ossequio a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria di Sorveglianza, con il Questore della provincia di Padova che ha disposto il rimpatrio che sarà effettuato dai poliziotti della Questura di Padova, nella giornata di venerdì 14 agosto, con imbarco su Volo aereo Bologna – Lagos, ai fini del definitivo allontanamento dal territorio nazionale con consegna alle Autorità nigeriane.