A seguito delle modifiche normative introdotte dall’art.11, commi 3 e 4, decreto-legge 26 giugno 2026 n.108, è stato istituito il documento di identità provvisorio. Tale documento che non sostituisce la Carta d’Identità Elettronica (CIE) può essere rilasciato esclusivamente nei casi di urgenza, che saranno valutati dagli operatori dell’Anagrafe sulla base della documentazione presentata dal richiedente e considerate le circostanze del caso, quando non è possibile attendere i tempi di stampa e di spedizione della CIE.
L’ufficio Anagrafe è in attesa di ricevere la prima fornitura dalla Prefettura di Padova.
Il documento provvisorio di identità è su supporto cartaceo ed è dotato di requisiti di sicurezza rafforzati rispetto a quelli della carta di identità cartacea, finalizzati a contrastarne la contraffazione, l’alterazione e la riproduzione fraudolenta.
Il richiedente dovrà consegnare due fototessere recenti all’operatore di sportello.
Il documento ha una validità temporanea non superiore ai 6 mesi dal rilascio. Pertanto è raccomandato, contestualmente al rilascio del documento provvisorio, richiedere anche l’appuntamento per la successiva emissione della CIE. In quella sede sarà restituito all’operato dello sportello Anagrafe il documento provvisorio.
Per la validità all’espatrio del documento, essa è subordinata all’effettivo riconoscimento del modello da parte delle Autorità dello Stato estero di destinazione. Inoltre, il richiedente dovrà presentare in sede di rilascio la dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di legge, già previste per il rilascio dei passaporti.
L’Ufficio Anagrafe si riserva di fornire prossimamente all’utenza ulteriori informazioni di dettaglio e chiarimenti circa le modalità organizzative per la richiesta del documento provvisorio d’identità.