Contenimento dell’inquinamento atmosferico – Limitazioni del traffico 2023/2024

ottobre 2023 al 30 aprile 2024, in tutto il territorio comunale.

Le limitazioni, che rafforzano i precedenti provvedimenti, sono previste dal Pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione Veneto, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di

in diverse zone d’Italia, inclusa la Pianura Padana.

Il bollettino emesso da Arpav è consultabile all’indirizzo www.arpa.veneto.it.
È possibile verificare la classe Euro del proprio veicolo digitando la targa sul
Portale dell’automobilista

Il Comune di Saonara ha stabilito quanto segue per il periodo dal 01 ottobre 2023 fino al 30 aprile 2024:

alert1

Livello Nessuna Allerta – Colore Verde

Sempre attivo quando non lo sono i livelli arancio e rosso, e comunque per il ritorno al livello verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del limite del valore limite giornaliero per il PM10.
E’ vietata la circolazione di:

  • autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
    • a benzina omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1;
    • a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1, 2, 3, 4;​
  • ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 0;

Le limitazioni vengono applicate nei periodi:

• dal 01 ottobre al 15 dicembre 2023

• dal 8 gennaio al 30 aprile 2024

nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).

Inoltre è obbligatorio lo spegnimento del motore dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, e degli autoveicoli in caso di coda “lunga” ai semafori
 


alert2

Si applicano le seguenti restrizioni:

  • autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
    • a benzina omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1, 2;
  • autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
    • a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5;
  • autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
    • a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, 1, 2, 3, 4;
  • ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 0, 1;

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle ore 8:30 alle 18:30. 

Inoltre è vietato, per tutti i veicoli, sostare con il motore acceso.

Le misure restano in vigore almeno fino alla comunicazione successiva di Arpav in merito ai livelli di concentrazione di PM10.


alert3

Livello Allerta 2 – Colore Rosso

Si applicano le seguenti ULTERIORI restrizioni rispetto al livello Allerta 1:

  • autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
    • a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 5;

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle ore 8:30 alle 18:30.

Non è prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio.

Inoltre è vietato, per tutti i veicoli, sostare con il motore acceso.

In tutto il territorio comunale, ad eccezione delle seguenti vie e aree:

  • Zona Artigianale e accessi su Via Mazzini, Friuli e Viale Veneto;
  • Via dei Vivai;
  • Via V. Emanuele tratto compreso tra Via Villanova e via Roma;
  • Via Vigonovese;
  • Via Mazzini fino all’area parcheggio bus n. 15 tratto compreso tra la Via dei Vivai e Via XX Settembre – Tratto di via XX Settembre comprendente l’area di manovra sulla rotonda e quello prospiciente la predetta area di parcheggio.

Possono circolare i veicoli con motore elettrico o ibrido (motore elettrico o termco) e veicoli alimentati a Gpl o gas metano.
Tutte le altre deroghe sono consultabili nell’
ordinanza n. 52 del 16/10/2023.

Sono previste ulteriori eccezioni da documentare con “titolo autorizzatorio”. Il “titolo autorizzatorio” è una dichiarazione sottoscritta dal conducente che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
Il modulo di titolo autorizzatorio è scaricabile dalla sezione “Allegati” in fondo alla pagina.

Sanzione

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all’art.7 comma 1 lettera B) e dall’art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (€ 168,00, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 117,60). In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Provvedimenti adottati: ordinanza n. 52 del 16/10/2023.

(Comune di Saonara)