Riforma dello sport, come modificare gli statuti?

Tante le novità introdotte per le organizzazioni sportive dilettantistiche

Il decreto legislativo 36/2021 introduce degli elementi di novità rispetto agli statuti delle organizzazioni sportive. Si tratta in primo luogo della definizione dell’oggetto sociale, diventando necessario specificare:

  • l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • la circostanza che oltre alle attività sportive – da intendersi come l’organizzazione e/o la partecipazione di una Asd/Ssd a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo – il sodalizio svolga le attività di:
    1. formazione, attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la Asd/Ssd, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’organismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;
    2. didattica, ossia l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;
    3. preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Lo statuto potrebbe pertanto implementare la seguente clausola: “Il sodalizio sportivo esercita in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline del ……………… riconosciute dal nostro ordinamento”.

Un aspetto delicato è legato alla possibilità per il sodalizio sportivo di svolgere alternativamente le sopra citate attività e che non sia viceversa obbligato a svolgerle tutte come emergerebbe dalla definizione stessa di sodalizio sportivo, quale “soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Tale possibilità trova espresso riconoscimento nell’art. 38 del decreto in esame, grazie alle modifiche apportate dal correttivo, ai sensi del quale L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”

Un chiarimento in merito da parte del Ministero dello Sport sarebbe importante

Rispetto alle attività che il sodalizio sportivo può esercitare, il decreto legislativo annovera anche le attività diverse da quelle sopra evidenziate “a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano”. Lo statuto potrebbe pertanto prevedere la seguente clausola: Il sodalizio sportivo può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive. Le attività diverse vengono deliberate dall’organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all’assemblea degli associati”.

Tale disposizione nasce, analogamente a quanto previsto per gli enti del Terzo settore, per circoscrivere lo svolgimento di attività diverse al fine di non snaturare gli obiettivi di tali sodalizi. Manca ancora il decreto che deve definire il concetto di secondarietà e strumentalità delle attività diverse da quelle sportive ma potrebbe essere verosimilmente analogo nei contenuti al decreto del Ministero del Lavoro 19/5/2021 n. 107 relativo agli enti del terzo settore.

Essa trova però una interessante eccezione: non devono essere computati nel rapporto tra attività istituzionali e attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti nonché proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Quali clausole è necessario verificare?

Il decreto legislativo 36/2021 ha inoltre modificato le previgenti disposizioni relative all’incompatibilità nell’assunzione della carica elettiva e al divieto di scopo di lucro. Gli statuti che abbiano espressamente indicato i contenuti delle previgenti disposizioni devono pertanto essere modificati anche con riferimento a tali aspetti.

Se in passato l’incompatibilità poteva configurarsi solo se la persona rivestiva, in due sodalizi sportivi, sempre la medesima qualifica di presidente o di segretario, con la riforma si pone il problema anche nel caso in cui l’interessato sia presidente di una Asd e Vicepresidente di altra Asd. Inoltre, mentre in passato le Asd affiliate ad enti di promozione sportiva erano condizionate dalla clausola di incompatibilità solo quando si rivestiva la medesima carica in due Asd operanti nella medesima disciplina sportiva, con la nuova versione l’incompatibilità si verifica anche quando si opera in due organizzazioni che operano in discipline sportive diverse.

Si segnala che il decreto legislativo non impone l’inserimento in statuto di tale norma ma richiede che la stessa sia rispettata. Lo statuto potrebbe pertanto genericamente prevedere che i componenti l’organo amministrativo non devono incorrere in cause di incompatibilità previste dall’ordinamento, ivi incluso quello sportivo, ma è opportuno sempre verificare se è l’organismo sportivo affiliante a richiedere che sia, viceversa, espressamente indicata.

In merito al divieto di distribuzione anche indiretta di utili in passato trovava applicazione, in virtù di un consolidato orientamento di prassi, quanto previsto dall’articolo 10 del dlgs 460/1997 con riferimento alle Onlus.

Il dlgs 36/2021 rinvia invece alla disciplina prevista per le imprese sociali introducendo significative novità tra le quali la possibilità, prima espressamente vietata, di garantire agli associati la fruizione di servizi sportivi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, la necessità che l’eventuale corresponsione di indennità di carica siano proporzionate “all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze” e in ogni caso non “superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni” (condizione che non è sempre agevole poter dimostrare) oltre alla circostanza che i compensi erogati a lavoratori subordinati o (novità) autonomi di retribuzioni o compensi non siano superiori del 40% (originariamente 20%) rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Viene inoltre introdotta la possibilità per gli organismi sportivi costituti in forma societaria di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice Foi per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Opportunità che si ritiene precluda però la possibilità di accedere al sistema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi. Anche la possibilità, per i sodalizi sportivi costituiti in forma societaria e cooperativa, di ammettere non solo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ma anche la sua eventuale rivalutazione o incremento nei limiti sopra indicati, rappresenta una novità che implica la decadenza dall’agevolazione fiscale sopra indicata.

Si evidenzia infine che non è necessario dettagliare nello statuto le casistiche contemplate dalla norma citata, ben potendo limitarsi il sodalizio a specificare che è vietata qualsiasi forma di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili o proventi.

Quali clausole è opportuno inserire, qualora mancanti

Si ricorda che gli enti non commerciali di natura associativa che ambiscono ad accedere alle agevolazioni fiscali devono dimostrare la democraticità interna.

Tale principio ha trovato corollario nell’affermazione del diritto in capo agli associati minorenni di essere rappresentati da chi esercita la relativa potestà genitoriale nel corso delle assemblee, posizione assunta dalla Cassazione (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322) e successivamente dal Ministero del Lavoro con riferimento agli enti del terzo settore.

Si consiglia pertanto di inserire in statuto una clausola del seguente tenore “è riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore”.

Un altro aspetto che potrebbe trovare regolamentazione nello statuto è quello relativo alle modalità di realizzazione delle assemblee. Bisogna evidenziare che mentre per le organizzazioni sportive enti del terzo settore il ricorso alle assemblee telematiche e/o al voto per corrispondenza è subordinato ad una espressa previsione statutaria, per le realtà diverse dagli enti del terzo settore non si configurerebbe detta necessità secondo il notariato. Ciononostante, si ritiene opportuno regolamentare tale aspetto prevedendo, ad esempio, che “la partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare”.

Entro quando modificare lo statuto?

Il dlgs 36/2021 non prevede un termine entro cui è necessario adottare tali modifiche ma lo schema di decreto legislativo correttivo del citato dlgs 36/21 prevede che si possa procedere entro il 31 dicembre 2023.

Come modificare lo statuto?

La modifica dovrà essere adottata con delibera dell’assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario contattare il notaio per concordare la tempistica. Si ricorda che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dell’atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.

Gli adempimenti successivi alla modifica statutaria

Successivamente alla modifica sarà necessario registrare l’atto all’Agenzia delle Entrate, previo appuntamento che è possibile prenotare on line.

La registrazione di verbale e statuto modificato presuppone l’assolvimento dell’imposta di registro: attendiamo di sapere se sarà accolto l’emendamento che dispone l’esenzione dall’imposta di registro. In caso contrario, come di consueto, è necessario versare il tributo, pari ad euro 200,00, mediante Modello F24, codice tributo 1550.

Il Modello F24, debitamente quietanzato, dovrà essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente all’atto da registrare in duplice copia recante preferibilmente le firme in originale in entrambi gli esemplari di atto. Astrattamente è possibile registrare semplicemente il verbale recante gli articoli modificati ma si consiglia di allegare al verbale lo statuto nella versione aggiornata onde evitare di dover allegare sempre statuto originario e successive modifiche.

Per quanto concerne invece l’imposta di bollo, le associazioni e società sportive dilettantistiche risultano esenti ai sensi dell’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al DPR 642/1972.

Lo statuto debitamente registrato deve inoltre essere trasmesso all’organismo o agli organismi sportivi affilianti.

Si ricorda che la nuova versione del regolamento di funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ora prevede anche il deposito di:

– F1 Statuto vigente

– F2 Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva.

Se si tratta anche di un ente del terzo settore, questi procederà anche al deposito del nuovo statuto in versione Pdf/a sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore.

Cosa succede se non si modifica lo statuto?

Sul tema il correttivo è chiaro: la mancata conformità dello statuto ai requisiti statutari previsti dal decreto legislativo 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

Le peculiarità degli enti del Terzo settore che svolgono attività sportive

Anche gli enti del terzo settore che intendono svolgere attività sportive dilettantistiche sono chiamati ad iscriversi nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche atteso che il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica delle attività è stato demandato al Dipartimento dello sport, attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto da Sport e Salute spa.

In merito ai requisiti statutari, per quanto l’incipit della norma dedicata alla materia si riferisca alle associazioni e società sportive dilettantistiche, si ritiene che debbano risultare presenti anche negli statuti degli enti del terzo settore sportivi dilettantistici. L’articolo 7 d’altro canto prevede espressamente che rispetto a tali requisiti gli enti del terzo settore non devono necessariamente prevedere che le attività sportive promosse siano prevalenti, attesa la possibilità di svolgere anche altre attività di interesse generale.

Anche gli enti del terzo settore che intendono svolgere attività sportive dilettantistiche sono pertanto chiamati a verificare che il proprio statuto sia a norma ai sensi del dlgs 36/2021.

Un altro aspetto che sarebbe opportuno attenzionare è la possibilità di estendere agli enti sportivi del terzo settore la clausola che garantisce alle organizzazioni sportive di non computare, ai fini del rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse, i ricavi derivanti da contratti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. La necessità di introdurre una disposizione specifica nasce dalla circostanza che agli enti del terzo settore, imprese sociali incluse, che svolgono attività sportiva le disposizioni del dlgs 36/2021 si applicano “limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”.

Si pensi alle organizzazioni sportive del terzo settore che assolvono ad una funzione di rilevante interesse sociale nel gestire l’impiantistica sportiva pubblica, necessariamente destinata ad una fruizione collettiva attraverso il noleggio ad altre organizzazioni sportive e privati cittadini. Se tali introiti per un sodalizio sportivo ente del terzo settore devono essere computati tra i ricavi da attività diversa, questi potrebbero rischiare di perdere la qualifica di enti del terzo settore. Una disposizione che sarebbe in ogni caso opportuno estendere a tutti gli enti del terzo settore.

Si ricorda, per concludere, che la modifica dello statuto ad opera di un ente del terzo settore che promuove attività sportiva dilettantistica e che risulta già iscritto nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche beneficia dell’esenzione dall’imposta di registro in quanto obbligato dalla legge ad implementare tali modifiche. Sul fronte imposta di bollo invece l’esenzione è prevista dall’art. 82 del dlgs 117/2017.

Crediti: Cantiere Terzo Settore

(CSV di Padova)