(*) Art. 190 comma 6 D.Lgs. 152/06
… “Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189:
- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183(2).
Legenda:
ATECO 96.02.01 “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”
ATECO 96.02.02 “Servizi degli istituti di bellezza”
ATECO 96.02.03 “Servizi di manicure e pedicure”
ATECO 96.09.02 “attività di tatuaggio e piercing”
EER 18.01.03* – Il codice CER 18.01.03* identifica i rifiuti ospedalieri e sanitari a rischio infettivo, come i materiali contaminati da fluidi biologici o da microrganismi patogeni, che necessitano di precauzioni speciali per evitare infezioni durante la raccolta e lo smaltimento. Questi rifiuti devono essere raccolti in contenitori specifici e smaltiti in conformità alle normative vigenti.