Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.119) il nuovo Accordo Stato Regioni (ASR) in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’accordo è già in vigore e definisce in maniera dettagliata i percorsi formativi per le figure della prevenzione, tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, gli addetti all’uso di attrezzature specifiche e operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Il nuovo Accordo garantisce:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Di seguito la sintesi delle principali novità contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni 2025:
Preposti
Il corso per preposti ha durata minima di 12 ore (erano 8) e non prevede la possibilità di erogazione in e-learning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona. La periodicità dell’aggiornamento è di 2 anni (erano 5) con durata minima di 6 ore. L’aggiornamento dei corsi preposti erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo devono essere ottemperati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
Dirigenti
La formazione dei dirigenti è di 12 ore (erano 16), ma prevede un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
Datori di lavoro
L’accordo prevede un nuovo corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore, a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di 6 ore come previsto per il corso per dirigenti (per le aziende del settore). La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore. I Datori di Lavoro devono concludere il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Sono esonerati dalla frequentazione i datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP e che hanno già completato un percorso formativo congruo con quanto previsto dall’accordo stesso.
Datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP
Il datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP, dovrà frequentare il corso per datori di lavoro ed un modulo RSPP di 8 ore. In aggiunta, solo per alcuni settori, è previsto un ulteriore modulo integrativo di:
- Agricoltura: 16 ore;
- Pesca: 12 ore;
- Costruzioni:16 ore;
- Chimico/Petrolchimico: 16 ore.
L’aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata in presenza, videoconferenza o e-learning. Sono esonerati dalla frequenza del corso RSPP coloro che risultano già formati con corsi congrui con quanto previsto dall’accordo.
Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Il corso ha durata minima di 12 ore e i contenuti riguardano parte teorica (normativa) e pratica. La modalità di erogazione è solo in presenza. I docenti dovranno avere esperienza documentata almeno triennale. Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere in presenza.
Attrezzature di lavoro
La novità in merito alla formazione su particolari attrezzature è rappresentata dall’introduzione di corsi di formazione teorico-pratici anche per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- carriponte
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
- macchina agricola raccoglifrutta (CRF)
- Escavatori idraulici senza limiti di massa equivalente (prima solo >6000Kg)
La modalità di erogazione è in presenza.
L’aggiornamento rimane quinquennale (come per le altre attrezzature) con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Il mancato aggiornamento di un corso di formazione in materia di sicurezza (formazione lavoratori, rspp, attrezzature, ecc.) per oltre 10 anni, fa perdere il credito formativo. Ciò significa che la formazione “base” non è più ritenuta valida e il soggetto deve rifare interamente il percorso formativo per quella funzione.
Non esistono più i 60 gg dall’assunzione del lavoratore entro cui completare la formazione obbligatoria previsto dall’art.10 dell’abrogato ASR del 21.12.2011.
Quindi, per la formazione dei lavoratori l’ASR 2025 rinvia, senza il passaggio dei 60 giorni, alla mera lettura del dato di legge (art.37 TU Sicurezza) che da sempre prevede che questa venga realizzata e conclusa “alla costituzione” del rapporto e quindi prima che il neo-assunto venga fatto lavorare nella mansione prevista. In caso di cambio mansione o trasferimento in costanza di rapporto di lavoro la formazione va ripetuta e conclusa prima di tali variazioni. Le sentenze di Cassazione in tema di infortuni gravi o mortali hanno più volte ribadito, anche quando sussisteva il passaggio dei 60 giorni del precedente e abrogato ASR, l’importanza di questo tempismo consolidando negli anni il costante principio di diritto secondo il quale “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi tale condotta del lavoratore conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza datoriale degli obblighi formativi”.
L’ASR 2025 prevede disposizioni transitorie così sintetizzabili: dal 25 Maggio 2025 e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, i datori di lavoro possono avviare i corsi secondo le metodologie previste dai precedenti accordi in vigore, ad eccezione dei nuovi percorsi formativi che dovranno essere predisposti seguendo le nuove regole. Per il nuovo corso per datori di lavoro (16 ore più ulteriori 6 ore nel settore costruzioni) si prevede un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.