Il T.A.R. del Veneto conferma la legittimità del provvedimento del Questore Marco Odorisio di sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. per gg. 30 e respinge il ricorso di un bar sito in via Rovigo

Luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza pronunciata nei giorni scorsi, ha respinto integralmente il ricorso presentato dal titolare di un pubblico esercizio sito in via Rovigo avverso il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio aveva disposto, lo scorso febbraio, la sospensione per 30 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

La decisione del Tribunale conferma la piena legittimità dell’operato della Questura di Padova e riconosce la correttezza dell’approfondita attività istruttoria svolta dagli uffici della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, nonché la fondatezza delle valutazioni operate in ordine alla necessità di adottare un provvedimento finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La sospensione della licenza era stata disposta a seguito di una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Padova, sviluppata attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, avviati dopo numerose segnalazioni provenienti da commercianti della zona, i quali avevano rappresentato una situazione di degrado e illegalità diffusa, indicando il pubblico esercizio quale abituale punto di riferimento e base operativa per soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa aveva trovato piena conferma nel pomeriggio del 31 gennaio 2026, quando personale della Squadra Mobile aveva tratto in arresto, in flagranza di reato, due cittadini extracomunitari responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nel corso del servizio gli investigatori avevano documentato come i due soggetti, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, fossero seduti ad un tavolino del plateatico esterno del bar quando uno di essi veniva contattato telefonicamente da un acquirente. Dopo aver mantenuto il contatto con quest’ultimo, con un semplice cenno invitava il complice ad allontanarsi dal locale per effettuare la cessione della sostanza stupefacente. Una volta concluso lo scambio, entrambi facevano immediatamente ritorno allo stesso tavolo del bar, circostanza che consentiva agli operatori della Squadra Mobile di intervenire e procedere all’arresto di entrambi.

L’attività investigativa aveva inoltre evidenziato come il pubblico esercizio costituisse un abituale luogo di ritrovo di persone gravate da precedenti penali e di polizia, prevalentemente per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e per abuso di bevande alcoliche, delineando un contesto ambientale incompatibile con la funzione sociale che un esercizio pubblico è chiamato a svolgere.

Ulteriore elemento posto a fondamento del provvedimento era rappresentato dal fatto che lo stesso esercizio commerciale fosse già stato destinatario, nel novembre del 2020, di un precedente provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., adottato a seguito di episodi di violenza verificatisi tra gli avventori del locale.

Sulla base di tali elementi, il Questore della Provincia di Padova aveva ritenuto sussistenti tutti i presupposti previsti disponendo la sospensione della licenza per 30 giorni quale misura di carattere preventivo e cautelare finalizzata ad interrompere una situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Avverso tale provvedimento il titolare del pubblico esercizio aveva proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sostenendo, tra l’altro, che l’attività di spaccio si fosse svolta all’esterno del locale, che il bar fosse estraneo ai fatti contestati, che non vi fossero mai stati problemi di ordine pubblico riconducibili all’esercizio e che il provvedimento fosse stato adottato in assenza del preventivo contraddittorio procedimentale.

Nel corso del giudizio il T.A.R., al fine di approfondire gli elementi posti a fondamento del provvedimento, aveva disposto un’integrazione istruttoria chiedendo alla Questura di Padova di depositare la documentazione relativa all’attività investigativa svolta e agli arresti eseguiti il 31 gennaio 2026. La Questura ha quindi prodotto in giudizio l’ulteriore documentazione richiesta, consentendo al Collegio di esaminare nel dettaglio gli elementi raccolti durante l’attività investigativa.

Con la sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto integralmente infondate tutte le censure formulate dalla parte ricorrente, riconoscendo che la valutazione operata dal Questore non presenta alcun profilo di illogicità o irragionevolezza, ma risulta, al contrario, pienamente supportata da un’adeguata attività istruttoria e da una motivazione completa e coerente.

Nella motivazione della sentenza il Collegio evidenzia infatti come la documentazione acquisita nel corso del giudizio abbia smentito gli assunti difensivi del ricorrente, accertando che il pubblico esercizio rappresentava effettivamente un punto di riferimento logistico per l’attività di spaccio, tanto che i due soggetti arrestati, dopo aver ricevuto la richiesta di acquisto mentre si trovavano seduti al tavolo del bar, si erano temporaneamente allontanati esclusivamente per effettuare la cessione dello stupefacente, facendo immediato ritorno nel locale subito dopo la vendita.

Il T.A.R. ha inoltre rilevato come risultassero documentalmente smentite anche le affermazioni secondo cui il locale non avrebbe mai creato problemi di ordine pubblico o non sarebbe mai stato interessato da interventi delle Forze di Polizia, richiamando sia il precedente provvedimento di sospensione del 2020 sia i numerosi controlli effettuati nel tempo, che avevano evidenziato la costante presenza di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.

Particolarmente significativo risulta il principio ribadito dal Tribunale secondo cui il provvedimento previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. è finalizzato ad impedire il protrarsi o il ripetersi di situazioni di pericolo per la collettività e può essere adottata anche indipendentemente dall’accertamento di una responsabilità personale del gestore, essendo sufficiente la sussistenza di un collegamento oggettivo tra il locale e la situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Tribunale ha inoltre condiviso la scelta della Questura di procedere senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che, trattandosi di una misura preventiva e urgente finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica, le esigenze di immediatezza dell’intervento prevalessero sulla necessità del contraddittorio preventivo.

Con il rigetto del ricorso viene dunque definitivamente confermata la piena legittimità del provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Padova e, più in generale, l’efficacia degli strumenti di prevenzione previsti dall’art. 100 T.U.L.P.S., che consentono all’Autorità di Pubblica Sicurezza di intervenire tempestivamente nei confronti di quei pubblici esercizi che, per le modalità di gestione o per le frequentazioni abituali, costituiscano un concreto fattore di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sentenza rappresenta una conferma  dell’attività svolta dalla Questura di Padova e  come i provvedimenti cautelari adottati dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio siano il risultato di un’approfondita attività investigativa e istruttoria, fondata su elementi oggettivi e finalizzata esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità sul territorio.

 

(Questura di Padova)