UNA TANTUM
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 104,00 euro.
L’importo “una tantum” – da calcolarsi secondo le regole definite dall’intesa – verrà erogato in due soluzioni:
– la prima pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2026,
– la seconda pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2026.
PART-TIME
La percentuale di maggiorazione per i casi di lavoro supplementare viene elevata al 25%.
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova previsto dal CCNL è stato portato a 40 giorni lavorativi per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello.
Una nota a verbale precisa che la modifica inerente alla durata del periodo di prova dei lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello prevista nella presente ipotesi di accordo troverà applicazione per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026. Per le assunzioni effettuate in data antecedente al 1° febbraio 2026 continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina.
Si ricorda che il periodo di prova non è previsto per le assunzioni conseguenti ad un subentro in un Appalto (art. 43 CCNL).