Il DL n. 95/2025, all’articolo 6, ha posticipato l’esonero contributivo previsto per le mamme dalla legge di bilancio per il 2025 all’anno 2026, sostituendo il beneficio per l’anno 2025 con una nuova misura in favore delle lavoratrici madri, il cosiddetto Nuovo bonus mamme. Sul tema è intervenuto l’INPS che, con circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha illustrato la disciplina e ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande; di seguito si riepilogano gli aspetti principali della circolare, rinviando alla lettura della stessa relativamente alle singole fattispecie.
Si ricorderà che la legge di bilancio per il 2025 aveva previsto un esonero contributivo per le lavoratrici madri relativamente agli anni 2025 e 2026 (cfr. circolare INAPA n. 1 del 9 gennaio 2025); successivamente, il DL n. 95/2025, all’articolo 6, ha posticipando l’esonero contributivo al solo anno 2026, sostituendo il beneficio per l’anno 2025 con una nuova misura in favore delle lavoratrici madri, il cosiddetto Nuovo bonus mamme.
Sul tema è intervenuto l’INPS che, con circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha illustrato la disciplina e ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande; di seguito si riepilogano gli aspetti principali della circolare, rinviando alla lettura della stessa relativamente alle singole fattispecie.
I requisiti per accedere al beneficio sono il numero dei figli, la tipologia dell’attività di lavoro della madre e il reddito da lavoro che deve essere contenuto nei 40.000 euro su base annua.
| REQUISITI | |
| numero di figli | attività da lavoro |
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2 figli di cui il più piccolo inferiore a 10 anni |
· dipendente, pubblico o privato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico
· autonomo con iscrizione alle gestioni INPS o alle Casse professionali e alla Gestione Separata |
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3 figli di cui il più piccolo inferiore ai 18 anni |
· rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e a TEMPO INDETERMINATO
· autonomo con iscrizione alle gestioni INPS o alle Casse professionali e alla Gestione Separata |
Verifica della sussistenza del requisito relativo al numero di figli
Innanzitutto, l’INPS specifica che il beneficio spetta anche per i figli adottati o in affidamento preadottivo. Riguardo al requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice l’Istituto afferma che questo deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025, pertanto:
- se la lavoratrice possiede il requisito all’inizio dell’anno, questo si intende soddisfatto per l’intero anno (con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale), o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli;
- se, invece, il requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il beneficio spetta a partire dal mese in cui il requisito viene perfezionato1.
Specifiche sul requisito dell’attività di lavoro
Riguardo alle destinatarie del beneficio in base all’attività lavorativa svolta, l’Istituto fornisce le seguenti specifiche.
Lavoratrici dipendenti:
- rientrano nell’ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di
lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione;
- il diritto all’erogazione del beneficio sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
L’INPS, inoltre, specifica che “nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.”. Ed inoltre, che “Al fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.”.
Lavoratrici autonome: il beneficio spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025 o di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025 se iscritte alla Gestione Separata.
Ed inoltre, l’INPS precisa che sono escluse dalla platea delle beneficiarie:
- le mamme titolari di cariche sociali
- le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Dalle specifiche fornite dall’INPS, come pure dal testo normativo, non è chiaro se siano destinatarie del beneficio anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata non in qualità di lavoratrici autonome ma come collaboratrici; tuttavia, in attesa di avere chiarimenti al riguardo, si ritiene opportuno presentare la domanda di beneficio nei termini previsti.
Lavoratrici madri con tre o più figli e un rapporto di lavoro a tempo determinato: per le lavoratrici madri dipendenti con tre figli il Nuovo bonus è riconosciuto solo nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato in quanto costoro, nel caso di contratto a tempo indeterminato, possono godere dell’esonero contributivo al 100 per cento fino al 31dicembre in virtù della legge di Bilancio 2024.
L’INPS specifica che, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
La domanda deve essere presentata sul portale dell’INPS utilizzando il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e scegliendo la specifica prestazione “Nuovo bonus mamme” nel menù a tendina. L’istanza deve essere inoltrata entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare dell’INPS, vale a dire entro il 7 dicembre 2025.
L’INPS comunica nella scheda di dettaglio presente sul sito istituzionale che “Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre, e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025”. Coloro che perfezionano i requisiti successivamente al 7 dicembre 2025 possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026. Per la registrazione delle pratiche su Gestionale GAP è stato introdotto alla Tabella A il codice 26 con integrativo 08.
L’importo del Nuovo bonus è pari a 40 euro mensili non rilevanti ai fini fiscali, né ai fini ISEE; sarà liquidato in unica soluzione, per un massimo di 12 mensilità, nel corso del mese di dicembre, ovvero entro febbraio qualora la domanda non fosse presentata in tempo utile.