Saldi invernali 2024, dalla Lombardia al Lazio: quando iniziano, calendario


Mercoledì 3 gennaio a dare il via agli sconti sarà la Valle d’Aosta, per tutte le altre regioni si inizierà venerdì 5
Roma, 1 gen. Saldi invernali 2024 alle porte. Mercoledì 3 gennaio a dare il via agli sconti sarà la Valle d’Aosta, per tutte le altre regioni (dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto al Piemonte e alla Campania) si inizierà venerdì 5: in media dureranno 60 giorni. Saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro. L’acquisto medio a famiglia si attesta a 306 euro. Sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali.
Cambi, prova dei capi, pagamenti, prodotti in vendita, indicazioni del prezzo: sono queste le 5 regole fondamentali come ricordano Confcommercio e Federazione Moda Italia.
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).
Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).

(Adnkronos)