Prestazioni Inail in seguito al riconoscimento di infortunio o malattia professionale

Prestazioni Inail in seguito al riconoscimento di infortunio o malattia professionale

Riportiamo una nota informativa sulle prestazioni Inail in seguito al riconoscimento di infortunio o malattia professionale, con la relativa esenzione sanitaria. Ricordiamo che i nostri uffici territoriali èpaca Padova sono a disposizione per fornire tutta l’assistenza e le informazioni necessarie.

In caso di infortunio sul lavoro l’assistito deve esibire al medico copia della pratica INAIL con specifica del periodo e della tipologia dell’infortunio.
Se l’assistito necessita di ulteriori prestazioni specialistiche il medico riporterà nella spazio riservato alla prescrizione la dizione “INAIL” e il codice di esenzione L04, nelle apposite caselle.
L’esenzione è riportata per il periodo di durata dell’infortunio ed è valida anche se le prestazioni saranno effettuate successivamente al periodo di infortunio purché richieste in fase di apertura della temporanea inabilità lavorativa (fa fede la data di prescrizione).
L’assistito che ha subito un infortunio sul lavoro è esente solo per le prestazioni riferite direttamente alle conseguenze dell’infortunio.
Se le conseguenze dell’infortunio diventano a carattere cronico l’interessato potrà essere riconosciuto invalido ai sensi di legge.
In questo ultimo caso l’invalidità verrà riportata sulla tessera sanitaria, a seconda del grado:

L01 (grandi invalidi del lavoro: dall’80% al 100%)
L02 (invalidi del lavoro riduzione capacità lavorativa >2/3 dal 67% al 79%))
L03 (invalidi del lavoro con riduzione capacità lavorativa <2/3 dal 1% al 66%)
L04 (infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali)

Le disposizioni previste per gli assicurati INAIL non si applicano al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, tra le quali rientra anche il Corpo della Guardia di Finanza, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al riordino complessivo della materia (Decreto Legge 11/2009, art.12bis; D. Lgs. 66/2010, art.2264).
Analoga esclusione opera nei confronti di altre categorie (p.e. Vigili del fuoco, alcune categorie afferenti alle professioni di giornalista, agente di commercio, etc.. ).
Per i non assicurati l’onere delle prestazione resta a carico del beneficiario della stessa, sarà poi sua cura chiederne il rimborso all’ente di appartenenza o alla assicurazione.
Nel caso in cui vengano riconosciuti postumi permanenti o rendita o malattia professionale, l’assicurato INAIL ha diritto all’esenzione specifica. Questa dovrà essere certificata, a cura dell’assistito, producendo idonea documentazione INAIL agli sportelli amministrativi distrettuali (preferibilmente presso quello di appartenenza), dove verrà registrata con i codici L01-L02-L03-L04, a seconda del caso.

(Coldiretti Padova)