5 per mille 2021: rendiconto dei contributi

Il 16 dicembre la prima scadenza per la redazione del rendiconto per gli enti che hanno ricevuto il 5 per mille 2021

Gli enti del Terzo settore (Ets) che sono risultati fra i beneficiari del 5 per mille 2021 hanno ricevuto somme corrispondenti nei loro conti correnti nel 2022. La maggior parte di quelli con un finanziamento inferiore a 500.000 euro deve presentare i rendiconti entro il 16 dicembre 2023, mentre una parte rimanente deve farlo entro il 27 dicembre 2023.

I termini per la rendicontazione del 5 per mille 2021

Il decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 ha stabilito le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore”, disponendo anche il nuovo modello di rendiconto del contributo.

Tutte le spese sostenute devono ricadere entro 12 mesi dalla percezione del contributo, fatta eccezione per gli importi accantonati. La rendicontazione può includere spese dalla data di pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari.

È essenziale rispettare i termini per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa del 5 per mille 2021, l’invio all’amministrazione competente e la pubblicazione sul sito dell’ente.

Entro un anno dal ricevimento delle somme, l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione, trasmetterli all’amministrazione competente entro 30 giorni dalla data prevista e pubblicarli sul proprio sito web entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio, comunicando poi l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice entro 7 giorni.

Si sottolinea che la redazione del rendiconto e della relazione è obbligatoria per tutti i beneficiari, con l’obbligo di conservare i documenti per 10 anni. L’invio all’amministrazione competente riguarda solo gli enti con contributi pari o superiori a 20.000 euro. La pubblicazione sul sito web è obbligatoria solo per i beneficiari con contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro.

Nella tabella che segue sono riepilogati i termini ordinari appena menzionati per gli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro, distinguendo tra quelli che hanno ricevuto le somme in data 16 dicembre 2022 e quelli che le hanno ricevute in data 27 dicembre 2022.

Si ricorda che, sulla base del dpcm del 23 luglio 2020, non sono state erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.

La nuova modalità di invio di rendiconto e relazione per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro

Con il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022, è stata introdotta una piattaforma informatica dedicata per la rendicontazione del 5 per mille per gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro a partire dall’anno finanziario 2021. La piattaforma è obbligatoria, e rendiconti inviati tramite altre modalità, come posta (Pec o raccomandata), non saranno presi in considerazione.

La guida per il rendiconto del 5 per mille tramite la piattaforma è disponibile nella sezione del sito ministeriale dedicata. L’accesso all’applicazione “Cinque per mille” avviene tramite il portale servizi.lavoro.gov.it, utilizzando Spid o carta d’identità elettronica. È importante collegare l’ente di riferimento all’utente per selezionare l’icona “Cinque per mille” nel portale “servizi lavoro”.

Gli enti beneficiari di contributi di 20.000 euro o più devono comunicare al Ministero dell’avvenuta pubblicazione del rendiconto entro 7 giorni dalla pubblicazione, attraverso la piattaforma dedicata. La pubblicazione sul sito dell’ente deve includere il rendiconto generato dalla piattaforma, scaricabile in formato PDF dalla schermata “Home”.

Si sottolinea che eventuali comunicazioni di avvenuta pubblicazione inviate tramite posta (Pec o raccomandata) non saranno considerate. La modulistica e le Linee guida del decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 rimangono valide solo per la rendicontazione di contributi inferiori a 20.000 euro.

La possibilità di accantonare le somme ricevute

Il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 conferma la possibilità di accantonare le somme ricevute dal 5 per mille. Tale opzione è consentita per progetti pluriennali con durata massima di tre anni, previa deliberazione dell’organo statutariamente competente dell’ente beneficiario. L’accantonamento può riguardare l’intero contributo o una sua parte, posticipandone l’utilizzo fino a un massimo di 36 mesi dall’accredito.

Dopo l’utilizzo delle somme accantonate, gli enti devono redigere e trasmettere, entro 36 mesi dalla data di percezione, il rendiconto dell’accantonamento, allegando una relazione descrittiva delle spese sostenute.

Per gli enti che hanno ricevuto meno di 20.000 euro, è disponibile un modello sul sito del Ministero per la rendicontazione. Per coloro che hanno ricevuto una somma pari o superiore a tale importo, la compilazione, trasmissione e comunicazione del rendiconto e della relazione illustrativa deve avvenire tramite la piattaforma informatica.

La tabella sottostante riepiloga i termini per la rendicontazione dell’eventuale accantonamento del 5 per mille 2021, focalizzandosi sugli Ets che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro.

La comunicazione dei dati necessari per il pagamento delle somme del 5 per mille 2021

Gli enti beneficiari del 5 per mille per l’anno 2021 devono comunicare all’amministrazione di riferimento, entro il 30 settembre 2024, i dati necessari per il pagamento delle somme. La mancata comunicazione entro questa data comporta la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2021, come stabilito dall’art. 14, commi 1 e 3 del dpcm del 23 luglio 2020.

Gli enti che hanno già precedentemente comunicato tali dati non sono tenuti a effettuare nuove comunicazioni. L’obbligo riguarda invece gli enti che non hanno ancora fornito i dati per il pagamento o che hanno cambiato il codice IBAN precedentemente comunicato.

Per adempiere a questo obbligo, gli enti del Terzo settore già iscritti al Runts possono utilizzare la piattaforma del registro unico, selezionando il menu “Cinque per mille” e inserendo il codice IBAN nell’apposito campo. Le Odv e le Aps in fase di “trasmigrazione”, così come le Onlus iscritte all’Anagrafe unica, devono comunicare tali dati direttamente all’Agenzia delle entrate, utilizzando l’apposito modello. In quest’ultimo caso, si consiglia di inviare il modello tramite raccomandata A/R, allegando un documento d’identità del legale rappresentante. Si raccomanda agli enti che non hanno ancora adempiuto a questa comunicazione di farlo al più presto, considerando che senza tali dati l’amministrazione competente non può erogare le somme a cui gli enti hanno diritto.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

(CSV di Padova)