Immobili in costruzione: la garanzia fideiussoria

In caso di comprevendita di un immobile in costruzione la normativa prevede che, dopo aver effettuato il contratto preliminare, venga emessa una polizza fideiussoria a garanzia delle somme versate o su quelle da versare contestualmente alla stipula del rogito. Tale normativa serve a garantire l’acquirente di un immobile in costruzione e le somme versate in anticipo, per il tempo che intercorre tra il preliminare di compravendita e il rogito, per eventuali situazioni di crisi del costruttore (promettente venditore) che impediscano l’acquisto della proprietà immobiliare stessa. In particolare, la normativa che regola tale materia è il decreto legislativo 122/2005 che all’art. 2 recita: “All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di un altro diritto di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, il costruttore è obbligato, a pena nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio e a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’art.1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del tasferimento della proprietà o di altro diritto. Restano comunque escluse le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia”.
Ma cosa accade se il preliminare per l’acquisto di un immobile viene effettuato “sulla carta” ovvero prima dell’ottenimento del permesso di costruire? Prima di tutto occorre sottolineare la differenza tra le due tipologie di immobile, “da costruire” e “sulla carta”. Nel primo caso si tratta di immobili per cui è stato chiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o da ultimare al punto da non consentire ancora il rilascio della certificazione di agibilità. Nel secondo caso, oltre a non essere iniziata la costruzione, non è stato neanche richiesto il permesso di costruire. La Corte Costituzionale afferma che in questo secondo caso il costruttore non è obbligato a rilasciare garanzia fideiussoria, dunque l’operazione per l’acquirente risulta economicamente più rischiosa. Ricordiamo che la garanzia fideiussoria viene meno nel momento in cui la costruzione viene ultimata, in quanto anche qualora dovesse sopravvenire l’insolvenza del costruttore, l’acquirente può perfezionare l’acquisto stante la preventiva trascrizione del preliminare.

(Adnkronos)