Videosorveglianza privata in condominio: è legittima?

Per cercare di difendere ulteriormente la propria casa, gli affetti e i propri beni, il proprietario di un immobile potrebbe decidere di installare un impianto di videosorveglianza. Una scelta sempre più spesso adottata anche in considerazione della disponibilità di impianti più efficienti, poco invasivi e non di rado a prezzi accessibili a tutti. Una decisione personale che risulta leggittima anche in caso di installazione sulle mura di un condominio, come confermato anche dalla Corte di cassazione in virtù dell’art.1102, sempre che non si pregiudichi in tal modo il pari uso agli altri proprietari di unità immobiliari del condominio e senza in alcun modo mutare la destinazione delle parti comuni. Eventuali problemi, semmai, nascono in materia di privacy e trattamento dei dati personali. Nello specifico, qualora la videocamera inquadri solo le parti inerenti il proprio domicilio e le sue pertinenze è da ritenersi ad uso personale e domestico, come da Regolamento EU n.679/2916, quindi, in linea di massima, non va contro le disposizioni generali, salvo casi specifici. Tali indicazioni però decadono nel caso in cui l’impianto di videosorveglianza privata arrivi a riprendere parti comuni condominiali come scale, androni, parcheggi, ovvero aree di proprietà di terzi quali giardini, terrazzi, porte, finestre di abitazioni di altri condomini.
Da ricordare che al titolare dell’impianto di videosorveglianza privata viene riconosciuto il diritto alla tutela della proprietà privata che però va sempre bilanciato con il diritto alla riservatezza del dato personale del soggetto ripreso della videocamera. Dunque, il giudice di merito ha facoltà caso per caso di stabilire se l’installazione di videosorveglianza privata sia legittima o meno. Riassumendo, il proprietario di un’unità immobiliare in condominio può installare un impianto di videosorveglianza ad uso privato, ma sarà responsabile del trattamento dei dati personali di altri soggetti eventualmente ripresi dal suo impianto, essendo tenuto, qualora fosse chiamato a farlo, a motivare alle autorità le ragioni dell’installazione e del fatto che questa sia andata a riprendere terzi, parti private o comuni del condominio.

(Adnkronos)