Linee guida Ispettorato nazionale del Lavoro sulla prevenzione dei danni da calore

L’Ispettorato nazionale del Lavoro – INL, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha diramato importanti informazioni in merito al tema della prevenzione dei rischi legati ai danni da calore dei lavoratori, derivanti dall’esposizione a temperature estreme negli ambienti di lavoro.

Come noto, infatti, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, giacché la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Maggiormente interessate da tali fenomeni sono ovviamente le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto.

Ecco una sintesi dei contenuti della nota dell’INL.

Valutazione del rischio di danni da calore

INL rimanda al “Portale Agenti Fisici”, a cura di INAIL, per lo svolgimento di tale attività. Potrà farsi riferimento anche al Progetto “Work Climate”, avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose informazioni utili per sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori sul rischio in parola.

Infine, è disponibile, in italiano, la “Heat at work – Guidance for workplaces” (esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall’Agenzia europea per la Sicurezza – EU-OSHA.

Misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro:

Fra le misure che il datore di lavoro può prendere, allo scopo di affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, vi è certamente la rimodulazione degli orari di lavoro escludendo le ore più calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00). Per quanto attiene alle mansioni, le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere oggetto di valutazione, unitamente alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Da ultimo, il messaggio INL fa riferimento alla facoltà, per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, nel caso in esame, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.”

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(Confartigianato Imprese Padova)