Decreto Lavoro

Nel fare seguito alle precedenti circolari in materia (circolare confederale prot. n. 575 del 5 maggio u.s. e circolare del Segretario Generale prot. n. 582 dell’8 maggio u.s.) Vi informiamo che nella giornata di ieri la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la conversione in legge del Decreto Legge n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro.

Il provvedimento, che dovrà essere ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stato oggetto di alcune modifiche nel corso dell’esame al Senato, e confermate alla Camera, con particolare riferimento al contratto a termine, la cui disciplina, nel confermare il superamento delle causali introdotte dal Decreto Dignità che saranno sostituite dalle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, risulta improntata ad una maggiore flessibilità nella gestione dei rinnovi.

In particolare, in virtù delle modifiche introdotte, la disciplina dei rinnovi viene equiparata a quella delle proroghe escludendo anche per i rinnovi l’obbligo di indicare le causali qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi.
Di conseguenza, nell’ambito dei primi dodici mesi di durata il contratto potrà essere prorogato o rinnovato liberamente e l’indicazione della causale sarà necessaria solo al superamento dei dodici mesi di durata complessiva.

A tal fine, è stato anche specificato che, sia per le proroghe che i per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi deve tenersi conto solo dei contratti stipulati dopo il 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. Lavoro), rimanendo quindi esclusi i rapporti stipulati in precedenza.

In sede di conversione è stata inoltre modificata la disciplina dei limiti quantitativi al ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato prevedendo che siano esclusi dal computo:
• i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un
contratto di apprendistato;
• i soggetti in mobilità, i disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro.

Nel corso dell’esame parlamentare hanno trovato conferma anche le semplificazioni relative al Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) e consistenti nella possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (periodo di prova, durata ferie/congedi, preavviso, retribuzione, orario normale di lavoro).
Si segnala, tuttavia, che, con una modifica approvata dal Senato, è stato precisato che tale semplificazione non opera nel caso in cui il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato (articolo 1, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 152/1997).
In tal caso, il datore di lavoro dovrà quindi informare il lavoratore circa:
• la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
• le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
• il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.

Con riguardo all’Assegno di inclusione, misura che sostituisce il reddito di cittadinanza e che prevede percorsi differenziati tra i soggetti non occupabili e coloro che invece possono accedere a percorsi di inserimento lavorativo, l’iter di conversione ha confermato l’impostazione del nuovo sistema introducendo alcune modifiche, tra le quali si segnalano:
• l’ampliamento della platea dei beneficiari, nella quale vengono ricompresi anche i nuclei familiari con componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione; la possibilità di presentare la domanda anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), previa convenzione con INPS;
la possibilità, per i beneficiari c.d. occupabili, di sottoscrivere il patto di servizio personalizzato anche presso i soggetti accreditati ai servizi al lavoro a livello regionale; i requisiti dell’offerta di lavoro in merito alla quale si specifica che:
o nel caso di offerta di lavoro a tempo indeterminato, qualora nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni la stessa va accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di 80km dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
o nel caso di offerta riferita ad un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’offerta deve essere accettata se il posto di lavoro dista massimo 80km rispetto al domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Tra le norme introdotte ex novo in sede di conversione vanno, invece, segnalate quelle relative al lavoro agile, che tuttavia introducono un quadro normativo di non facile ricostruzione soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.
In primo luogo, l’articolo 42, comma 3bis, proroga fino al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, per:
• i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia un genitore non lavoratore;

• i lavoratori dipendenti (c.d. fragili) che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
In virtù dell’articolo 28bis del decreto viene invece prorogato fino al 30 settembre 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 (c.d. super fragili)
Per tali lavoratori è quindi riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

Il provvedimento interviene anche con ulteriori misure volte a ridurre il cuneo fiscale, che vanno quindi ad aggiungersi all’esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti (articolo 39) e all’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 per i lavoratori dipendenti con figli a carico (articolo 40).
In particolare, l’articolo 39bis, introdotto dal Senato, prevede, per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

In materia previdenziale si segnala l’articolo 23bis che introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione allo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022 e dell’articolo 4 del D.L. n. 119/2018, a condizione che non sia scaduto il termine quinquennale di prescrizione. I lavoratori interessati sono i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell’INPS: artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché i soggetti iscritti – anche eventualmente in qualità di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – alla Gestione separata.
Tali soggetti possono presentare domanda all’INPS per il versamento della contribuzione pensionistica ed il versamento deve avvenire, in soluzione unica o in rate mensili di pari importo, entro il 31 dicembre 2023, secondo le modalità che saranno determinate dallo stesso INPS.

Riguardo le modifiche al T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) va segnalata la riformulazione della norma relativa alla cartella sanitaria del lavoratore, che nel testo approvato prevede ora che il medico competente in occasione della visita medica preventiva (in fase di assunzione o in fase pre- assuntiva) debba richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio a lui rilasciata al momento della risoluzione del precedente rapporto di lavoro e tenerne conto al fine della formulazione del giudizio di idoneità.
L’obbligo di esame della cartella sanitaria non sussiste, tuttavia, nei casi in cui sia oggettivamente impossibile il reperimento della stessa.

Tra le norme – di portata più generale – relative al tema della salute e della sicurezza sul lavoro l’articolo 18bis – inserito dal Senato – dispone un incremento per il 2023, nella misura di 5 milioni di euro, della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. L’incremento delle risorse per il 2023 si aggiunge alla dotazione annua permanente del Fondo pari a 5.479.421 euro.

Nel testo approvato in via definitiva dalla Camera, ed inviato in allegato alla presente, sono state infine confermate le disposizioni relative a:
• l’incentivo per l’assunzione di giovani NEET nel secondo semestre del 2023 con contratti a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante;
• il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze a valere sulle risorse dei piani nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Ddl conversione DL 48_2023

(Confartigianato Imprese Padova)