Assunzione di donne svantaggiate: operativo l’esonero da luglio 2022

L’INPS, con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all’art. 1, c. 298, della L. 197/2022 (L. di Bilancio 2023), per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2023, e all’esonero ex art. 1, c. 16, della L. 178/2020 (L. di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30.6.2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all’emergenza da Covid-19.

La circolare conferma molte delle indicazioni già fornite da precedenti provvedimenti dell’Istituto (su tutti: circolare e messaggio 3389/2021) e fornisce lo spunto per nuove interessanti indicazioni che, di seguito, si evidenziano.

Innanzi tutto, ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

Inoltre, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate, i datori di lavoro interessati non devono compiere ulteriori adempimenti in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulta valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

Datori di lavoro

La circolare 58/2023 ricorda che sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non possono fruire degli esoneri, le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

Nel novero dei soggetti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate come amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Durata degli incentivi

L’INPS ribadisce che gli incentivi:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Assetto e misura

In riferimento alla contribuzione effettivamente esonerabile, oltre alle indicazioni già fornite in precedenza, l’INPS precisa che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS (art., c. 15, della L. 297/1982), destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato art. 3 prevede, contestualmente, l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell’esonero di cui alla L. di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell’esonero di cui alla L. di Bilancio 2023), dalla fruizione degli esoneri contributivi.

Infine, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova altresì applicazione la previsione di cui all’art. 2, c. 30, della L. 92/2012, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni

Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni generali:

  1. rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006;
  2. rispetto dell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 150/2015, si riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento degli incentivi in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

  • art. 15 della L. 264/1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi 6 mesi, di licenziamento per riduzione di personale;
  • art. 24 del D.Lgs. 81/2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Al riguardo, si precisa che, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere, non viene in rilievo l’ipotesi di una nuova assunzione a tempo indeterminato, bensì la prosecuzione – senza soluzione di continuità – del medesimo rapporto di lavoro, ancorché trasformato (da tempo determinato a tempo indeterminato). Nella fattispecie della trasformazione, pertanto, non si ravvisa un momento logico in cui il lavoratore diventi titolare di un diritto di precedenza (poiché il rapporto originariamente instaurato non è stato mai interrotto) né, a maggior ragione, un momento logico in cui tale diritto possa essere esercitato (in quanto il datore non sta effettuando una nuova assunzione, bensì sta trasformando un rapporto in essere);
  • art. 47, c. 6, della L. 428/1990, rubricato “Trasferimenti di azienda”, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Incremento occupazionale

Dal tenore letterale della circolare 58/2023, si evince che, per entrambi gli esoneri in trattazione, è necessario rispettare la condizione (specificamente prevista dal c. 17 dell’art. 1 della L. di Bilancio 2021), consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato in termine di ULA, secondo il combinato disposto del criterio proprio del diritto comunitario e quello ex art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 150/2015.

Aiuti di Stato

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione Europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, in virtù del quale è necessario, tra l’altro, che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina. Pertanto, l’INPS precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel Temporary Framework (COVID-19), che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri in trattazione, considerata la loro entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 6.000 euro/anno, per la misura di cui alla L. di Bilancio 2021, e di 8.000 euro/anno, per la misura di cui alla L. di Bilancio 2023), devono ritenersi strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l’utilizzo degli esoneri non esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.

L’esonero di cui alla L. di Bilancio 2023 è, altresì, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall’art. 1, c. 281, della L. di Bilancio 2023 (come modificato dall’art. 39 del D.L. 48/2023).

UNIEMENS

Per la fruizione in UniEmens relativa all’esonero del secondo semestre 2022 (L. di Bilancio 2021) valgono le regole di compilazione i cui al precedente messaggio INPS 36389/2021. La sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.

Per il l’esonero 2023 (L. di Bilancio 2023) è stato istituito il nuovo codice ED23. Anche in questo caso, la sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.

Fonte: Lavorofacile.it

(Confartigianato Imprese Padova)