Premio ordinario per l’assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive

Con il decreto 6 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (in allegato) è stata approvata la deliberazione INAIL con cui l’assicurazione degli addetti ai frantoi che operano durante la campagna olearia è stata ricondotta al “premio di assicurazione ordinario” a partire dalla campagna olearia 2023/2024.

Tale premio, ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

  1. 1124, è calcolato in base al tasso corrispondente alla lavorazione svolta, previsto dalle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai soggetti compresi nell’obbligo dell’assicurazione.

Risulta così superato il regime assicurativo del premio “speciale unitario frantoi” dovuto per gli addetti alla frangitura e spremitura delle olive, finora determinato, ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per tipologia di frantoio considerato come unità tecnico operativa, in relazione alla durata della campagna olearia (fino 30 giorni o superiore), a prescindere dal numero degli addetti. Di conseguenza anche la relativa modulistica per la denuncia della campagna olearia (modelli H-H1-H2 assicurazione frantoi) non è più valida.

A seguito del passaggio a tariffa ordinaria viene meno l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il passaggio a “premio ordinario” con l’applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 corrisponde non solo all’evoluzione socio-economica del settore, ma consente di applicare gli istituti “dell’oscillazione del premio per andamento infortunistico” e della “riduzione del premio per interventi di prevenzione”, come avviene negli altri settori produttivi. Questo passaggio si è comunque reso necessario anche in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative oggi gestite con il premio speciale. Tale circostanza, infatti, in prospettiva rende non sostenibile la struttura del premio speciale che risulterebbe soggetta a forti oscillazioni in ragione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali indennizzate.

Si fa presente che continua ad essere applicata la tutela agricola alla frangitura e alla spremitura di olive prodotte sul fondo del gestore del frantoio, con conseguente riscossione da parte dell’INPS dei contributi unificati, che comprendono la quota INAIL per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sugli aspetti sopra delineati l’Istituto ha emanato in data 16 dicembre 2022 la circolare numero 45, anch’essa allegata alla presente, che al punto 5 resoconta la disciplina introdotta dal DM 6 dicembre 2022 in argomento nonché le relative istruzioni attuative.

Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dovuto

I riferimenti tariffari per il passaggio al premio ordinario necessari alla classificazione dell’attività di frangitura e spremitura delle olive sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per le gestioni tariffarie industria e artigianato.

Nella gestione tariffaria industria delle tariffe 2019 è prevista la voce 1431 per l’attività di frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento. Il tasso medio è del 26,47‰, nella quale è attualmente assicurata l’attività degli oleifici industriali. Nella gestione tariffaria artigianato, dove sono assicurati i dipendenti delle aziende artigiane, è prevista la voce 1420 con tasso medio 20,18%, significativamente inferiore a quello dell’industria, che comprende, accanto alla lavorazione del latte, ai caseifici e alla produzione di grassi alimentari, la produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l’imbottigliamento.

Il premio ordinario per gli addetti alla frangitura e spremitura delle olive si determina applicando il tasso di tariffa delle suddette voci alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti, non inferiori alla retribuzione minima stabilita dalla legge. Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l’assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera (valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigianato.

A partire dalla campagna olearia 2023/2024, l’attività di frangitura e spremitura delle olive esercitata dai componenti del nucleo artigiano che svolgono attività riconducibili alla produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche limitatamente a singole fasi, compreso l’imbottigliamento di cui alla voce di tariffa 1420 è assicurata con il premio speciale unitario artigiano (V classe di rischio). Tali imprese riceveranno apposita comunicazione dall’INAIL nella quale si specifica che l’attività già assicurata, a partire dalla campagna olearia 2023/2024, comprende anche quella di frangitura e spremitura delle olive e pertanto nessun ulteriore premio è dovuto.

Adempimenti dei datori di lavoro per il premio assicurativo

Per la gestione del passaggio a premio ordinario è stato previsto un apposito flusso operativo, che sarà attivato dalle competenti sedi Inail. Il procedimento ora richiesto da INAIL si rende necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del premio ordinario per la campagna olearia 2023/2024.

A tal fine, le aziende interessate, già titolari di un codice ditta, stanno ricevendo via PEC dalla competente sede Inail la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell’attività esercitata con l’indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, determinate in base alle retribuzioni effettive erogate per la campagna 2022/2023.

La denuncia deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede Inail, specificando nell’oggetto “PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO FRANTOI”, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4 e  V5 disponibili in www.inail.it sezione “Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione” che per comodità di allegano alla presente (come il facsimile della predetta richiesta delle sedi dell’Istituto).

Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell’attività, la sede INAIL emetterà un apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l’indicazione del premio dovuto per la campagna olearia 2023/2024 e della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della sede Inail, la polizza speciale frantoi alla data di conclusione della campagna olearia 2022/2023.

All 3 Facsimile lettera Inail_

All 2 circolare n 45_16 dicembre 2022

All 1 Decreto Ministro del lavoro di concerto Ministro economia 6-9-2022

(Confartigianato Imprese Padova)