A seguito di alcune richieste inoltrate dai fornitori in merito alla fornitura di libri di testo, si precisa che vige l’obbligo da parte del librario di emettere la fattura nei confronti del Comune in formato elettronico.
Tuttavia, poiché l’Iva sui testi scolastici/libri è assolta dall’editore ai sensi dell’articolo 74 del D.P.R. 633/1972, il libraio potrebbe avvalersi della facoltà di non emettere fattura bensì di presentare un qualsiasi altro documento riepilogativo; il ricorso a tale facoltà preclude l’emissione della fattura e quindi, venendo meno la fattura, esclude l’obbligo della fattura elettronica.
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