Prevenzione e contributo danni

INFO GENERALI

MODULISTICA PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI


CONTRIBUTO PER DANNI E PREVENZIONE ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

 

Fonti normative:

L.R. n. 6 del 23/04/2013 art 3; 

D.G.R del Veneto n. 2463 del 04/08/2009 Allegato A Regolamento di attuazione Piano faunistico venatorio Titolo V;

D.G.R del Veneto n. 2175 del 25/11/2013 criteri per l’applicazione;

D.G.R del Veneto n. 2210 del 14/08/2007 aliquote contributo e ammissibilità prevenzione;

D.G.R del Veneto n. 2187 del 18/11/2014 modifica aliquote prevenzione;

 

Premessa 

Con L.R. n. 6 del 23/04/2013 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria” è stato istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria. Successivamente con D.G.R. del Veneto n. 2175 del 25/11/2013 è stata data applicazione alla L.R. n. 6/2013 stabilendo i criteri applicativi riguardo:

–          l’individuazione dei territori preclusi all’esercizio venatorio per i quali opera il fondo;

–          l’individuazione degli Enti ai quali vengono trasferite le risorse a bilancio;

–          la natura delle erogazioni ai beneficiari finali;

–          i criteri di riparto delle risorse a bilancio tra gli Enti destinatari delle risorse trasferite;

–          i criteri di riparto delle risorse trasferite tra prevenzione e risarcimento;

–          le tipologie dei danni ammissibili;

–          le competenze e la responsabilità dei procedimenti che dovranno far seguito al trasferimento delle risorse a bilancio;

–          i criteri per la quantificazione dei contributi.

Chi può presentare domanda

Potrà presentare domanda di contributo il conduttore/proprietario/affittuario di una azienda agricola ai sensi art. 2135 c.c. munito di partita I.V.A. o iscritto alla Camera di Commercio o esente da partita I.V.A. in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell’ I.V.A. ai sensi D.P.R. 633/72.

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata in carta semplice sul modello predisposto dal Parco Regionale dei Colli Euganei e dovrà pervenire in tempo utile per consentire l’accertamento tecnico, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, da parte del tecnico incaricato, che effettuerà il sopralluogo, di verifica del danno ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1/2007. Lo stato di fatto delle colture/allevamento o delle opere interessate dal danno non dovrà essere modificato prima dell’accertamento del danno. Eventuali modifiche dovranno essere prontamente segnalate all’Ente Parco.

I moduli domanda (modelli scaricabili dai link a fondo pagina) dovranno essere compilati in ogni parte pena l’accoglimento della domanda stessa.

La domanda potrà essere consegnata:

–          a mano o tramite posta all’indirizzo Parco Regionale dei Colli Euganei via Rana Cà Mori 8  35042 Este (PD), farà fede la data del protocollo in arrivo dell’ente.

–          via fax al numero 0429/601368, farà fede la data del protocollo in arrivo dell’ente

–          via pec a
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, farà fede la data della ricevuta della pec

Casi di esclusione e di rigetto della domanda

  1. La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell’accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all’indennizzo, salva la possibilità per il conduttore danneggiato di far effettuare a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
  2. La mancata adozione di interventi di prevenzione ordinaria, laddove attuabili, comporterà la non ammissibilità all’indennizzo salvo che non si tratti di primo evento di danno subito.
  3. Non sono ammessi a contributo i danni subiti a seguito della non ottemperanza all’azione di prevenzione indicata dall’Ente Parco, dell’inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito laddove possibile.
  4. Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di importo inferiore ad € 100,00.

Le istanze vanno presentate tempestivamente dal verificarsi dell’evento in modo tale da consentire ai tecnici incaricati dall’ente Parco di effettuare, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, idoneo sopralluogo per l’accertamento tecnico. Il richiedente è tenuto a dichiarare che non ha chiesto/ricevuto altri contributi pubblici per il medesimo danno e/o intervento di prevenzione.

L’erogazione di contributi al settore agricolo e forestale a titolo di indennizzo per danni da fauna selvatica può essere attuata solo nell’ambito del regime de minimis di cui al Regolamento UE 1408/2013 che prevede un tetto contributivo massimo per azienda pari a € 15.000,00 nel triennio di riferimento.

 

Tipologie dei danni ammissibili a contribuzione

a) colture erbacee:

–          danni a prati-pascoli;

–          danni a colture foraggere, cerealicole, industriali;

–          danni a colture orticole;

–          danni a pascoli permanenti.

b) colture arboree in attualità di coltivazione:

–         danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, purché alla base le piante siano munite di fascette protettive;

–          danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto;

–          danni ai frutti pendenti di frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto.

c) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica e attività di itticoltura):

–          danni agli animali in allevamento.

d) strutture:

–          opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;

–          opere aziendali per la regimazione delle acque e l’irrigazione;

–          danni agli impianti di apicoltura.

 

Aliquote di contribuzione

Danni alle produzioni agricole

L’intensità della contribuzione a titolo di indennizzo è stabilita con i seguenti scaglioni progressivi di danno accertato e le seguenti correlate percentuali di contribuzione:

da Euro 100,00 a Euro 2.500,00                60%

da Euro 2.501,00 a Euro 25.000,00           45%

da Euro 25.001,00 a Euro 100.000,00        30%

sopra i 100.000,00 Euro                            15%

dando atto che nel caso in cui la quota parte di fondo regionale destinata al risarcimento risulti insufficiente per soddisfare le istanze ammissibili si provvede ad una riduzione proporzionale dei contributi calcolati sino al raggiungimento della capienza.

 

Sistemi di prevenzione

Vengono riconosciuti, quali spese ammissibili, gli oneri relativi ad acquisti di beni “ordinari” sotto i profili della qualità, della quantità, della tecnologia e del costo, atti ad una efficace realizzazione degli interventi e rendicontati sulla base di idonei titoli di spesa ai sensi di legge.

Viene confermata un’unica percentuale massima di contribuzione pari al 90% della spesa ammissibile, salvo diverse disposizioni regionali, nonché viene dato atto che nel caso in cui la quota parte di fondo regionale destinata alla prevenzione risulti insufficiente per soddisfare le istanze ammissibili applicando la percentuale massima, si provvede ad una riduzione della percentuale medesima sino al raggiungimento della capienza.

Liquidazioni

La liquidazione del contributo per il danno avverrà secondo i criteri, le modalità e le priorità fissate dalla Regione e sulla disponibilità dei fondi a disposizione.

 

Termini di conclusione procedimento

Il procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla messa a disposizione del riparto dei fondi regionali e dall’acquisizione dell’elenco dei beneficiari ammessi a contributo inviato dalla Regione.

 

Fac-Simile Modello di richiesta prevenzione danni da Fauna Selvatica

Fac-Simile Modello di richiesta indennizzo danni da Fauna Selvatica

Approfondimenti e documentazione:

–          Metodi di prevenzione danni ISPRA

–          Modello base de minimis

–          Istruzione de minimis

–          Modello de minimis da compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata

–        Regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Parco Regionale dei Colli Euganei – U.C. Agricolo Forestale

tel. 0429 632911 – fax 049 601368

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Struttura competente: U.C. Agricolo Forestale.

Dirigente Responsabile procedimento: dott. Michele Gallo.

(Parco Colli Euganei)