Quando un prodotto può definirsi davvero “artigianale”? Le nuove regole

Quando è possibile utilizzare la parola “artigianale” per promuovere un prodotto o un servizio? Dal 7 aprile 2026 le regole sono più chiare: i termini “artigianato” e “artigianale” sono riservati alle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane o, dove l’Albo è stato soppresso, alla sezione speciale del Registro delle imprese. La novità, introdotta dalla Legge annuale per le PMI, punta a tutelare le imprese che possiedono effettivamente la qualifica artigiana e a garantire maggiore trasparenza ai consumatori.

Chi può utilizzare il termine “artigianale”?

La prima verifica da fare riguarda quindi l’iscrizione all’Albo. Un’impresa non iscritta non può presentarsi come artigiana, ma può pubblicizzare come “artigianali” prodotti provenienti da imprese artigiane, purché sia in grado di dimostrarne la provenienza. Anche componenti o ingredienti possono essere definiti artigianali se forniti da un’impresa artigiana, senza però estendere questa definizione automaticamente all’intero prodotto.

Chi non possiede la qualifica può utilizzare espressioni alternative, come “fatto a mano”, “realizzato con manualità”, “di produzione propria”, “tradizionale”, “sartoriale” o “su misura”, purché siano utilizzate correttamente.

Attenzione anche a siti web, social e packaging

Le regole riguardano ogni forma di comunicazione commerciale: pubblicità e materiali promozionali, packaging, etichette, siti internet, e-commerce e social media. È quindi importante evitare messaggi che possano indurre il consumatore a ritenere che un’impresa possieda la qualifica artigiana quando non è così.

Per aiutare imprese e artigiani a orientarsi, Confartigianato ha realizzato il vademecum “Pubblicità e artigianato”, con indicazioni operative elaborate tenendo conto delle FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

(Confartigianato Imprese Padova)