Per l’impresa artigiana la risposta è la Mediazione civile e commerciale
Nel ciclo di vita di un’impresa artigiana non è raro imbattersi in controversie con clienti, fornitori, soci o Pubbliche Amministrazioni. Spesso il primo pensiero va alla causa in Tribunale, ma l’esperienza dimostra come il giudizio ordinario comporti costi elevati, tempi lunghi ed esiti incerti, con un impatto significativo sull’attività aziendale.
Esiste però un’alternativa efficace, rapida e sostenibile: la Mediazione civile e commerciale.
Cos’è la Mediazione civile e commerciale
La Mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che consente alle parti di cercare un accordo con l’aiuto di un mediatore terzo, indipendente e imparziale, senza delegare la decisione a un giudice.
Il procedimento è informale, riservato e orientato non alla contrapposizione, ma alla ricerca di una soluzione condivisa che tenga conto degli interessi reali delle parti, non solo dei loro diritti giuridici.
Perché conviene alle imprese
Per l’impresa artigiana la Mediazione rappresenta una scelta strategica perché:
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riduce sensibilmente tempi e costi rispetto al processo
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consente di mantenere o recuperare i rapporti commerciali
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offre soluzioni flessibili, spesso non ottenibili in sede giudiziale
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permette alle parti di restare protagoniste e arbitre del proprio destino
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garantisce riservatezza totale sul contenuto degli incontri
In caso di accordo, il verbale conciliativo è titolo esecutivo, quindi immediatamente efficace.
Mediazione volontaria e obbligatoria
La Mediazione può essere:
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volontaria, scelta liberamente dalle parti
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obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, come condizione di procedibilità della causa
In entrambi i casi, rappresenta un passaggio fondamentale per valutare una soluzione più rapida e meno conflittuale.
E se l’accordo non si raggiunge?
Se la Mediazione ha esito negativo, le parti sono libere di rivolgersi al Tribunale.
Tuttavia, quanto emerso durante il procedimento resta coperto da riservatezza e non può essere utilizzato nel giudizio successivo, a tutela delle parti stesse.
Un’eccezione può riguardare la CTU svolta in mediazione, valida anche nel processo solo se tutte le parti concordano preventivamente su tale valore.