RENTRI e imprese del Settore Benessere

I mesi scorsi è stato avviato un confronto normativo per chiarire l’ambito dei soggetti obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), con particolare riferimento alle attività dei Servizi alla Persona – settore Benessere.

L’emendamento che avrebbe potuto escludere tali attività dall’obbligo di iscrizione è stato però dichiarato inammissibile dalla 5ª Commissione permanente del Senato. Di conseguenza, il quadro normativo resta invariato e la normativa vigente sul RENTRI non subisce modifiche; pertanto anche le imprese che operano nei Servizi alla Persona devono verificare attentamente se rientrano tra i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI. Parliamo, in particolare, di attività come saloni di acconciatura, centri estetici, manicure e pedicure, studi di tatuaggio e piercing.

Chi è tenuto all’Iscrizione al RENTRI

Devono iscriversi al RENTRI i titolari di attività che:

  • operano con i codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 e producono rifiuti pericolosi, come ad esempio aghi, lamette o materiali assimilabili.

Entro quando effettuare l’iscrizione al RENTRI

Per le imprese del settore Benessere con meno di dieci dipendenti l’iscrizione deve essere effettuata entro il 13 febbraio 2026. In questo caso, le aziende si iscrivono in qualità di “produttori iniziali di rifiuti”.

Prerequisiti per l’iscrizione al RENTRI

Per l’iscrizione al RENTRI il Titolare dell’Azienda in obbligo deve necessariamente avere:

  1. avere una propria Identità Digitale “Attiva” e/o “Abilitata” (SPID, Carta Identità Elettronica CIE o CNS)
  2. Provvedere al pagamento di 25 Euro (Diritti di Segreteria + Quota Iscrizione 1° Anno) da effettuare con Carta di Credito o con PagoPA

Cosa cambia con l’introduzione del RENTRI

Con l’entrata in vigore del RENTRI, l’iscrizione al portale diventa obbligatoria per le aziende rientranti nella casistica indicata. Tuttavia, restano confermate le attuali semplificazioni già previste per il settore nel Testo Unico Ambientale. In particolare:

  • non sarà necessario tenere i registri di carico e scarico né presentare il MUD;
  • rimane invece l’obbligo di conservare i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per almeno tre anni.

A partire dal 13 febbraio 2026, i FIR saranno emessi e vidimati in formato digitale tramite il RENTRI, anche se continuerà a essere possibile richiederli al trasportatore.

Al seguente link è disponibile il VIDEO TUTORIAL “Accesso e Iscrizione al RENTRI” :

(Confartigianato Imprese Padova)