Cosa sapere su frazionamento e accorpamento immobili



Nell’ambito degli interventi di modifica di un immobile, il frazionamento e l’accorpamento sono tra i più ricorrenti in quanto, se effettuati correttamente, possono portare a un miglioramento degli spazi e del comfort abitativo. Prima di procedere con tali interventi è però necessario conoscere le normative vigenti in materia di frazionamento e di accorpamento immobiliare. Innanzitutto, facciamo chiarezza sulle due tipologie di intervento. Il frazionamento è il processo che divide un immobile in parti più piccole, dando vita a unità indipendenti. Tale processo, a seconda dei singoli casi, può implicare diverse procedure e il rispetto di determinate norme. Ad esempio, potrebbe essere necessario richiedere un permesso edilizio o l’approvazione da parte degli enti locali, senza contare che potrebbero servire anche procedure relative al frazionamento delle forniture di acqua, gas ed energia elettrica in modo che ogni nuova unità immobiliare ottenuta dal frazionamento sia adeguatamente servita e indipendente. Inoltre, qualora il frazionamento riguardi un immobile ubicato in un condominio è sempre necessario consultare il regolamento condominiale. Esistono due tipologie di frazionamento, catastale e urbanistico. Il primo implica la registrazione presso il Catasto della suddivisione di un immobile in parti indipendenti, operazione che porta all’assegnazione sulla mappa catastale di nuovi subalterni per ciascuna delle nuove unità immobiliari introdotte con il frazionamento stesso. Il frazionamento urbanistico, invece, riguarda interventi edilizi effettivamente eseguiti per il frazionamento dell’immobile che vanno a modificare la pianta originaria depositata in Comune. Ricordiamo che in caso di frazionamento è sempre opportuno comunicare per tempo al Comune e al Catasto qualsiasi modifica apportata alla planimetria di un immobile in modo da ottenere i certificati di conformità urbanistica e catastale che attestano la corrispondenza tra mappe e stato reale dell’immobile.
L’accorpamento o fusione catastale, invece, è il processo mediante il quale due o più unità immobiliari vengono unite in una singola, essenzialmente per poter ottenere un ampliamento della superficie abitabile. La fusione può avvenire solo tra due o più unità contigue, adiacenti, comunicanti o confinanti, che, inoltre, devono fare capo alla medesima proprietà. Tale procedimento di solito comporta la modifica delle strutture degli immobili coinvolti, ad esempio mediante eliminazione di pareti divisorie o creando aperture. Secondo la normativa vigente, che fa riferimento alla legge 11 novembre 2014, n.164, gli interventi di frazionamento e di accorpamento rientrano nelle opere di manutenzione straordinaria e non più come era in precedenza quando si configuravano come opere di edilizia pesante e quindi erano soggette al Permesso di costruire. In particolare, l’art.17 del capo V della Legge, Misure per il rilancio dell’edilizia, afferma che: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o nell’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e venga mantenuta l’originaria destinazione d’uso”. Con le nuove norme, quindi, non è più necessario il Permesso di costruire, ma è sufficiente produrre una Cila, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, sempre che gli interventi non modifichino la volumetria complessiva o la destinazione d’uso dell’immobile e che non riguardino le parti strutturali come muri portanti o solai. In quest’ultimo caso è richiesta la Scia, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

(Adnkronos)