Interventi urgenti sulle coperture

Prime indicazioni per lo svolgimento in sicurezza degli interventi di manutenzione

La Regione del Veneto ha elaborato un documento con le prime indicazioni ritenute necessarie per supportare cittadini, tecnici e imprese nell’attuale contesto. I contenuti saranno tempestivamente aggiornati in funzione di eventuali ulteriori contributi e indirizzi tecnici.

In seguito al maltempo che ha colpito gran parte del territorio, gli edifici necessitano di interventi di manutenzione urgenti. I danni coinvolgono il manto di copertura e gli impianti installati sul tetto degli edifici oltre che gli ulteriori elementi dell’involucro edilizio. La domanda di intervento verso le imprese in grado di svolgere le lavorazioni richieste è sempre più frequente e di conseguenza non viene a mancare l’ingresso sul mercato di imprese e lavoratori non qualificati, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro. La caduta dall’alto è infatti una delle principali cause di infortunio, anche con conseguenze mortali o gravemente invalidanti. L’esigenza di un rapido intervento manutentivo non possono giustificare l’assenza di misure di sicurezza nella conduzione delle attività lavorative sulla copertura.

Obblighi dei committenti e delle imprese

Il committente dei lavori in questione ha obblighi ben precisi stabiliti dall’art. 89 del D.Lgs 81/2008 e, tra questi, quello di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici. Allo stesso modo i datori di lavoro devono tenere in considerazione i rischi dello svolgimento dei lavori in quota scegliendo le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure (art. 111). Va ricordato anche che per le imprese è previsto il provvedimento di sospensione (art. 14) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e tra queste vi è la mancanza di protezioni verso il vuoto.
Considerato che un accertamento da parte degli organi di vigilanza comporterebbe delle sanzioni è necessario dare estrema considerazione alla tutela dell’incolumità e della vita del lavoratore.

Misure di tutela

  • è preferibile lavorare con un ponteggio perimetrale alla copertura piuttosto che usare delle imbracature, seppure opportunamente ancorate.
  • la scelta della più adeguata misura di sicurezza comporta ulteriori valutazioni che tengono in considerazione fattori quali la durata e l’estensione dei lavori da eseguire, i dislivelli da
    superare, la frequenza degli accessi in quota, ma anche la conformazione dell’edificio.
  • l‘impiego del ponteggio va ritenuto opportuno in relazione all’estensione e alla durata dei lavori da eseguire.
  • l’impiego dei parapetti è un sistema temporaneo di protezione dei bordi la cui costruzione è regolata dalla norma UNI EN 13374. Quelli più utilizzati, i cosiddetti “guardacorpo”, sono costituiti da aste metalliche verticali ancorate al supporto con ganascia a morsa o piastra tassellata, sulle quali vengono montate le traverse orizzontali
  • piattaforme elevabili da lavoro

Impiego di dispositivi individuali anticaduta

  • fascicolo dell’opera: un documento che contiene indicazioni sulla presenza di presidi di sicurezza sulla copertura quali punti di accesso, ancoraggi, linee vita ecc. Va verificata la sua presenza per gli edifici realizzati dopo il 1997.
  • soluzioni contingenti: molti edifici sono sprovvisti del fascicolo d’opera pertanto l’attività di manutenzione sulla copertura deve trovare approntamento con metodologie che richiedono
    una valutazione e una pianificazione preventiva.

Assistenza

Committenti, cittadini, ma anche imprese e lavoratori autonomi non specializzati, devono evitare di operare sulle coperture degli edifici anche nel caso di svolgimento di semplici operazioni di verifica. La scelta delle misure di controllo del rischio più opportune deve sempre essere guidata dalla considerazione della loro efficacia (Hierarchy of Control) anche in riferimento alle misure generali di tutela indicate dal D.Lgs 81/2008. I servizi SPISAL delle Aulss del Veneto e gli Organismi pariteci di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2008, proprio in ragione delle criticità insite in questa tipologia di lavori, possono fornire assistenza ai committenti e alle imprese a supporto delle scelte che dovranno essere operate.

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(Confartigianato Imprese Padova)