MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO (DL 7 MARZO 2023 N. 26)

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL PREZZO PRECEDENTE IN CASO DI RIDUZIONI DI PREZZO PER UNA MAGGIOR TUTELA DEL CONSUMATORE 

Il decreto legislativo 7 marzo 2023 n.26, ai fini di una maggior protezione dei consumatori, ha stabilito che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente, ossia quello applicato nei 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (c.d. “Direttiva Omnibus”).

Il provvedimento è stato approvato dal Governo in attuazione dell’art. 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – Legge di delegazione europea 2021 –  e contiene le modifiche al Codice del consumo (DLgs. 206/2005), di seguito Codice, necessarie per il recepimento delle disposizioni della direttiva (cfr. art. 4, comma 1, lett. a), legge 127/2022).  

Il decreto, entrato in vigore il 2 aprile, prevede (cfr. art. 2) che le disposizioni relative agli annunci di riduzione di prezzo introdotte dal decreto (nuovo art. 17-bis del Codice, di seguito illustrato), si applicheranno alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore (1 luglio 2023).

Considerando che l’applicazione delle nuove regole sugli annunci di riduzione di prezzo coinciderà con l’inizio dei saldi estivi, l’esercente dovrà obbligatoriamente mostrare il doppio prezzo: quello ribassato e quello praticato nei 30 giorni precedenti, sia durante il periodo dei saldi che delle vendite promozionali o di liquidazione che saranno effettuate a partire dal 1° luglio p.v..

Si evidenzia, sul punto, che è in corso un confronto con il Ministero per le Imprese ed il Made in Italy  (MIMIT) al fine di elaborare una serie di FAQ per offrire a comuni, organi di controllo ed operatori ulteriori indicazioni di dettaglio per l’applicazione delle nuove regole con riferimento alle fattispecie più comuni di vendite promozionali (riduzioni progressive di prezzo, esclusioni, carte fedeltà, ecc.).

Di seguito si riportano le disposizioni di maggior interesse per il Sistema.

ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO (art. 1, commi 1 e 2)

Viene anzitutto sostituita la rubrica della sezione I del capo III, titolo II, parte II, del Codice con la seguente: “Indicazione dei prezzi”, con l’obiettivo di ricomprendere, nella sezione in cui sono disciplinate le indicazioni di prezzo per unità di misura, anche le norme di recepimento della direttiva corrispondenti agli annunci di riduzione di prezzo.

Particolarmente importante risulta l’introduzione, all’interno del Codice del nuovo art. 17-bis rubricato “Annunci di riduzione di prezzo”.

La nuova disposizione prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione (comma 1, art. 17-bis del Codice).

Per prezzo precedente (di seguito PP) si deve intendere il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione di prezzo (comma 2, art. 17-bis del Codice).

In particolare, al fine di garantire certezza ed uniformità della normativa di settore a livello europeo, tanto per i professionisti quanto per i consumatori, il termine di trenta giorni è stato individuato tenendo conto di quanto già previsto in altri Stati membri (ad es. Francia, Spagna e Germania). Inoltre, la definizione di prezzo precedentemente applicato come prezzo più basso praticato alla generalità dei consumatori è diretta ad escludere le c.d. “offerte personalizzate” (ovvero offerte riservate ad un consumatore specifico o a categorie specifiche al ricorrere di occasioni particolari) dall’alveo dei prezzi praticati da considerare.

L’obbligo di indicazione del PP è escluso per i “beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente” come i prodotti agricoli e alimentari deperibili come individuati dal DLgs 198/2021 e che sono soggetti, per via dell’imminente scadenza, a dover essere scontati con maggiore frequenza al fine di velocizzarne la vendita.

Si ricorda che, in detta categoria, rientrano solo quei beni come bevande o alimenti freschi o qualsiasi bene deperibile in virtù della propria composizione fisica e delle relative proprietà, conseguentemente sono da ritenersi esclusi quei beni che “scadono” soltanto nel senso commerciale, come ad esempio gli indumenti stagionali (comma 3, art. 17-bis del Codice).

Per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il PP fa riferimento.

Tale disposizione non si applica ai casi di “prezzi di lancio”, ovvero quelli per i quali si applica un prezzo inferiore al momento dell’immissione sul mercato. (comma 4, art. 17-bis del Codice).

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita e senza interruzioni, l’obbligo di indicazione del PP si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il PP sarà il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo (comma 5, art. 17-bis del Codice).

Le disposizioni si applicano anche alle vendite straordinarie (liquidazioni, vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali), ma non alle vendite sottocosto (art. 15, comma 7, D.Lgs n. 114/98) nelle quali il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini dell’individuazione del PP.

La violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 22, comma 3, del d.lgs., n. 114/98 (da 500 a 3000 euro), irrogata dal sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni, e tenuto conto dei seguenti criteri (comma 7, art. 17-bis del codice):

  1. natura, gravità, entità e durata della violazione;
  2. eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  3. eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
  4. i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  5. sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
  6. eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Padova 12 aprile 2023 

(Ascom Padova)