Collegamento POS e registratore telematico: deroga alle sanzioni per piccoli scostamenti entro il 5%

Una tutela per gli esercenti in caso di piccole differenze tra i pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate ai fini dei corrispettivi giornalieri.
Per i piccoli scostamenti tra i dati dei POS e quelli del registratore telematico, il D. Lgs. n. 148, del 7 agosto, in G.U., Suppl. Ord. n. 185, dell’11 agosto 2026, ha disposto un “doppio scudo”, concernente sia le sanzioni amministrative di base che quelle accessorie, comportanti il rischio di sospensione dell’attività in caso di recidiva. La disposizione stabilisce che le sanzioni non si applichino quando la discrepanza tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati non superi il 5 per cento.

Chi è interessato?
Gli esercenti soggetti all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi che accettano pagamenti elettronici.

Che cosa cambia in concreto?
Il D.lgs ha stabilito che la sanzione da euro 100 non si applica nel caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento. Così pure, con riferimento alle sanzioni accessorie, il decreto prevede che le stesse si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.

Attenzione: la soglia riguarda il numero delle operazioni, non il loro importo. Non si tratta quindi di una franchigia sugli incassi o di un’esenzione dall’obbligo di registrare correttamente le vendite.

Resta inoltre obbligatorio il collegamento tra POS e registratore telematico: la tolleranza del 5% non elimina questo adempimento né la specifica sanzione prevista per il mancato collegamento.

È opportuno verificare periodicamente la corrispondenza dei dati e segnalare eventuali anomalie al proprio consulente o al servizio di assistenza del registratore.

Per informazioni e chiarimenti, i soci possono rivolgersi agli uffici di Confesercenti del Veneto Centrale.

(Confesercenti Veneto Centrale)