EVR contratto regionale “comunicazione”

L’accordo regionale veneto del 12 ottobre 2023, parte integrante del contratto regionale, ha introdotto l’elemento variabile della retribuzione (EVR) per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI Area Comunicazione.

Questo elemento dovrà essere erogato a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di maggio (busta paga del mese di giugno), degli anni 2024, 2025 e 2026, per 12 mensilità e per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i part-time), sulla base della verifica dei due indicatori di riferimento che ogni azienda dovrà valutare in base ai propri risultati:

indicatore 1) – Volume d’affari IVA “anno 2024”: a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di maggio (busta paga di giugno 2024) risultante dal confronto tra la

  • dichiarazione IVA 2024 riferita all’esercizio “anno d’imposta 2023” (numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2023 )

rispetto la

  • dichiarazione IVA 2023 riferita all’esercizio “anno d’imposta 2022” (numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2022)

e così, parimenti, per gli anni 2025 e 2026.

Indicatore 2) Numero medio occupati “anno 2024” : lavoratori occupati “nel 2023” rispetto ai lavoratori occupati “nel 2022”

e così parimenti per gli anni 2025 e 2026.

Ai fini del conteggio dei lavoratori sono considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti (escluso l’apprendistato duale) e i part time saranno considerati in proporzione all’orario.

Per un’analisi più dettagliata dal punto di vista tecnico si rinvia all’accordo citato e nel contempo si fa presente che:

  1. L’azienda dovrà erogare l’EVR nella sua misura piena al 100% qualora l’esito della verifica di entrambi i parametri risulti positivamente incrementato rispetto all’annualità precedente. La ditta potrà applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al memento della erogazione;
  2. L’azienda non erogherà l’EVR quando dalla verifica risulti che entrambi i parametri risultino pari o inferiore rispetto all’annualità precedente;
  • L’azienda erogherà l’EVR nella misura quantificata per il singolo parametro nel caso in cui uno solo dei due risulti positivamente incrementato. Si applicherà il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento della erogazione;
  1. L’azienda dovrà erogare l’EVR per l’intero e non potrà accedere ad alcun regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale nel caso in cui non dovesse effettuare alcuna verifica dei parametri.

Nei casi II) e III) l’azienda dovrà:

inviare per posta elettronica certificata anche tramite il proprio intermediario, ENTRO il giorno 10 MAGGIO di ogni anno (2004; 2025 e 2026) una comunicazione (modello “Allegato1”) in autocertificazione, riportante gli esiti della verifica aziendale effettuata, indirizzata – nel caso specifico – alla Segreteria della “Commissione Provinciale Premi Risultato e welfare” di Confartigianato Imprese Padova.

L’indirizzo PEC-certificata  è il seguente: [email protected]

RIPORTANDO ALL’OGGETTO : “EVR – Comunicazione “

Al Modello 1 di autocertificazione, completo della autodichiarazione della forza aziendale e del numero  delle ore lavorate, dovranno essere allegate, nel rispetto della normativa sulla privacy vigente nel tempo:

– le dichiarazioni iva relative alle annualità di riferimento, per consentire il raffronto incrementale;

La Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare riscontrerà entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione. La Commissione potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni; nel qual caso l’azienda avrà 6 giorni di tempo per produrre quanto richiesto. La Commissione avrà quindi ulteriori  7 giorni per evadere l’esito della verifica, ai fini della non erogazione o erogazione parziale dell’EVR, utilizzando apposito modello previsto dall’accordo (“Allegato 2”).

Ai dipendenti: l’azienda dovrà utilizzare il modello “Allegato 3” per informare i dipendenti circa la mancata erogazione o erogazione parziale  dell’EVR .

Nel caso, invece,  in cui l’azienda fosse nelle condizioni di erogare l’EVR, e quindi di esito positivo della verifica, il datore di lavoro “potrà” comunicare ai propri dipendenti le eventuali misure di welfare che intenda mettere a disposizione affinché gli stessi possano esercitare l’opzione prevista alla lettera c) (Opzione welfare)  dell’accordo, al quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

Si rendono disponibili in formato editabile i seguenti modelli:

Allegato 3 accordo EVR CCRL comunicazione 2023

Allegato 1 accordo EVR CCRL comunicazione 2023

(Confartigianato Imprese Padova)