Usi alternativi sottoprodotti vinificazione, aggiornate le disposizioni regionali

Usi alternativi sottoprodotti vinificazione, aggiornate le disposizioni regionali

A partire dalla campagna vendemmiale 2023-2024 la Regione Veneto ha aggiornato le disposizioni per gli usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione. Lo scorso 31 ottobre la giunta regionale ha pubblicato il provvedimento con il quale aggiorna le norme tecniche e le procedure amministrative individuate per gli utilizzi alternativi delle fecce e delle vinacce, ai sensi dell’art. 6 del DM MASAF 30 marzo 2023, per la campagna vendemmiale 2023-2024 e le campagne successive.

Queste le principali modifiche recepite dalla Regione:

– Articolo 1: sono state aggiornate le definizioni degli enti coinvolti e della normativa di riferimento.

– Articolo 3: è stata aumentata la platea dei soggetti esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione prevedendo di ricomprendere tutti coloro che trasformano uve fino ad un massimo di 6000kg e che producono nei propri impianti vino o mosto fino a 50hl.

– Articolo 4: sono stati meglio specificati i termini di consegna dei sottoprodotti alle distillerie, adeguandoli a quanto attualmente previsto dalla legge 238/2016 (TU della vite e del vino). Contestualmente, è stato previsto un unico termine sia per le fecce che per le vinacce per effettuare la distillazione, operando una semplificazione in favore dei distillatori.

– Articolo 6: sono stati declinati in modo più puntuale i possibili usi alternativi alla distillazione, già previsti nella precedente disciplina, ed è stata opportunamente specificata la possibilità che ne intervengano altri, da comunicare al Ministero, all’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) ed alle Regioni almeno 30 giorni prima l’effettuazione del primo ritiro, al fine di assicurare il controllo.

– Articolo 14: è stato modificato il termine per la presentazione della domanda di aiuto alla distillazione, posticipato al 5 agosto di ciascun anno in luogo del precedente termine fissato per la data del 20 giugno. In tal modo viene assicurato un lasso di tempo maggiore per accedere ai pagamenti riconosciuti.

Consulta qui la documentazione completa: dgr 1310 usi alternativi sottoprodotti vinificazioneDgr_1310_23_AllegatoA_515394

(Coldiretti Padova)