Scadenza invio autocertificazione: 15 luglio 2026
Il 30 settembre 2025 è stato sottoscritto l’Accordo regionale Veneto Area Meccanica che disciplina il Premio di Risultato Veneto (P.R.V.) relativo all’annualità 2025 con erogazione nel corso del 2026. L’EVR è una quota retributiva variabile prevista dal CCRL Area Meccanica Veneto e collegata ai risultati aziendali. Si tratta di un premio che può essere riconosciuto ai lavoratori quando l’azienda registra determinati livelli di andamento economico e occupazionale.
Verifica degli indicatori aziendali
Per stabilire se il PVR debba essere erogato, ridotto oppure non corrisposto, l’azienda deve verificare i parametri previsti dall’accordo regionale:
- volume d’affari IVA rapportato alle ore lavorate (peso 90%);
- numero medio dei dipendenti rispetto all’anno precedente (peso 10%)
Sulla base del risultato degli indicatori:
- il PVR può essere erogato integralmente;
- può essere erogato in misura ridotta (90% o 10%);
- oppure può non essere dovuto.
La verifica deve essere effettuata annualmente dall’impresa mediante compilazione dell’apposita autocertificazione prevista dall’accordo regionale.
Modalità di erogazione
Il PVR viene normalmente corrisposto in un’unica soluzione, generalmente con le competenze del mese di ottobre 2026. Resta inoltre possibile, nei casi previsti, convertire il premio in strumenti di welfare aziendale (ad esempio buoni acquisto, rimborso utenze o previdenza complementare).
Regime fiscale agevolato
L’EVR può beneficiare della detassazione prevista dalla normativa vigente sui premi di risultato, a condizione che siano rispettati gli adempimenti richiesti, compresa la procedura di monitoraggio tramite il portale ministeriale ClicLavoro.
Adempimenti per le imprese
Le aziende interessate devono:
- verificare gli indicatori previsti dall’accordo;
- compilare il modello di autocertificazione;
- trasmettere la documentazione entro il termine previsto del 15 luglio 2026.
Invio autocertificazione tramite PEC: [email protected]
Si raccomanda di rispettare la scadenza prevista dall’accordo regionale, in quanto la mancata verifica e comunicazione degli indicatori può comportare l’obbligo di erogazione integrale del PVR e impedire la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali e degli strumenti di welfare previsti.