Congedo parentale, indennità da 30 all’80% per una mensilità

Una nuova disposizione della legge di Bilancio 2023, ha elevato, per una mensilità, l’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione. Gli Uffici territoriali èpaca sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per la predisposizione delle domande.

E’ possibile fruire della mensilità indennizzata all’80% della retribuzione entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Il beneficio è riconosciuto in alternativa tra i genitori e si applica ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. La circolare INPS 16 maggio 2023, n. 45 fornisce le istruzioni per il settore privato e illustra ai datori di lavoro le modalità di esposizione dei dati.

Considerato che il legislatore ha modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U. e lavoratori iscritti alla Gestione separata). Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

(Coldiretti Padova)