LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E GLI IMPEGNI PER GLI AGRICOLTORI

Dal 2023, il sistema della condizionalità istituito dal Regolamento (CE) n. 2021/2115, sarà rafforzato, ciò implica che gli agricoltori dovranno rispettare impegni più ampi e stringenti, per ricevere il pagamento di base.

E’ prevista l’introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 7 “Rotazione delle colture”) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1 “Mantenimento prati permanenti”, BCAA 8 “Superfici non produttive ed elementi caratteristici del paesaggio”, BCAA 9 “Divieto di conversione prati permanenti in Rete Natura 2000”).

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO (criteri di gestione obbligatoria) anche in questo caso gli impegni aumentano con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 “Controllo inquinamento da fosfati” e CGO 8 “Uso sostenibile dei pesticidi”).

Nella tabella sotto riportata vi riportiamo gli aspetti più significativi della condizionalità rafforzata e gli impegni delle aziende.

TITOLO IMPEGNI DELL’AZIENDA
Mantenimento dei prati permanenti (BCAA 1) Per prato permanente viene inteso un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda né arato da cinque anni o più.

Per preservare ed incrementare il contenuto di carbonio, la norma stabilisce che a livello nazionale, il rapporto tra la superficie agricola investita a prato permanente (PP)e la superficie agricola totale (SAT), non deve diminuire oltre al 5% rispetto al medesimo rapporto determinato nel 2018.

Per effettuare la “rottura” dei prati permanenti, l’azienda deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo pagatore.

Coloro i quali hanno ricevuto un’autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro “ordinario”.

Se la conversione avvenisse senza chiederne l’autorizzazione, viene commessa una violazione e l’azienda viene iscritta in un registro “prioritario”.

Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta o della soglia massima ammessa, le aziende iscritte nel registro “prioritario” sono chiamate, prima degli iscritti al registro “ordinario”, a ripristinare la superficie di infrazione entro l’anno successivo.

Non è possibile convertire i prati permanenti all’interno delle Aree Natura 2000.

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi (BCAA 3) Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

E’ prevista una deroga solo in presenza di emergenza di carattere fitosanitario e non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili (BCAA 6) Prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli nei mesi invernali, al fine di prevenire fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto della sostanza organica. L’intervallo di copertura è previsto in un periodo di 60 giorni consecutivi, all’interno del periodo che va dal 15 settembre al 15 maggio.

Si ha l’obbligo di eseguire una delle seguenti azioni:

1.     copertura naturale (continua o non omogenea) o seminata (coltura autunno-vernina);

2.     lasciare in campo i residui della coltura precedente.

Ai fini del rispetto della presenta norma, sono permesse solamente le lavorazioni che non alterino la coperture del terreno o che mantengano i residui della coltura precedente senza interramento. In preparazione delle colture primaverili è possibile tra il 15 settembre ed il 15 maggio, effettuare operazioni colturali di arature, a seguito della quale non è possibile procedere con ulteriori lavorazioni per un periodo successivo di 60 giorni.

Rotazione delle colture nei seminativi (BCAA 7) Ai fini della salvaguardia della struttura fisica del suolo, la fertilità chimica e l’attività biologica, per ogni appezzamento, è prevista una rotazione annuale delle colture. Vengono escluse dalla norma le colture pluriennali, foraggere e terreni lasciati a riposo.

La rotazione colturale viene intesa come la successione di coltivazioni di diverso genere botanico. Non è quindi ammessa ad esempio, la semina per due anni consecutivi di un cereale.

Viene consentita, ai fini del rispetto della norma, la semina di una coltura secondaria, purché presente in campo per almeno 90 giorni e portata a completamento del ciclo produttivo. La semina di un cereale per due anni consecutivi è dunque ammessa solamente se intervallato da coltura secondaria.

ZONA MONTANA (tutta la provincia di Belluno)

Su tali zone, caratterizzate da una poca possibilità di diversificazione, una coltura può essere ripetuta per massimo 3 anni consecutivi sullo stesso appezzamento solamente se:

a.     sullo stesso appezzamento viene seminata una coltura secondaria;

b.     ogni anno viene garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie a seminativo. Il cambio coltura che viene soddisfatto anche con la semina di colture secondarie, sempre sul 35% della superficie.

ESENZIONI

Sono esentate dall’obbligo della rotazione le aziende:

a.     I cui seminativi sono utilizzati per almeno il 75% da colture per la produzione di foraggere, o terreni lasciati a riposo o investiti a leguminose o una combinazione di questi; oppure

b.     la cui SAU è costituita per più del 75% da prato permanente utilizzata per produzione di foraggere, oppure

c.     aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ha;

d.     aziende biologiche e certificate SQNPI.

DEROGA

La norma viene applicata dal 2024, ad eccezione delle aziende che aderiscono ad misure agroambientali del PSR Veneto e/o che richiedono premi regimi ecologici (Eco-schemi).

ESEMPI

Anni Coltura principale Ammissibilità
Esempio 1
1° anno Grano NO
2° anno Grano
Esempio 2
1° anno Grano SI
2° anno Mais
Esempio 3
1° anno Loietto (prima coltura) – Mais (seconda coltura) SI
2° anno Loietto (prima coltura) – Mais (seconda coltura)
Esempio 4
1° anno Erba medica SI
2° anno Erba medica
Tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio (BCAA 8) Ai fini del rispetto della norma sono previsti tre tipi di impegno:

a.     destinare almeno il 4% della superfice coltivata a seminativo a utilizzi non produttivi. Si deve quindi:

-lasciare a riposo dei terreni dal 01 gennaio al 30 giugno, oppure

-individuare eventuali fasce tampone e inerbite, muretti a secco, margini dei campi che possono rientrare tra gli elementi improduttivi dell’azienda.

b.     conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio (naturali o semi-naturali): stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie, fossati e canali, margini dei campi.

c.     divieto di potatura di alberi ed arbusti tra il 15 marzo ed il 15 agosto, al fine di preservare il periodo di riproduzione e nidificazione degli uccelli.

ESENZIONI

Vengono esentate dal rispetto della norma di cui al punto A. le aziende:

a)     I cui seminativi sono utilizzati per almeno il 75% da colture per la produzione di foraggere, o terreni lasciati a riposo o investiti a leguminose o una combinazione di questi; oppure

b)     la cui SAU è costituita per più del 75% da prato permanente utilizzata per produzione di foraggere, oppure

c)     aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ha;

DEROGA

La norma viene applicata dal 2024, ad eccezione delle aziende che aderiscono ad misure agroambientali del PSR Veneto e/o che richiedono premi regimi ecologici (Eco-schemi).

Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti Natura 2000 (BCAA 9) Nei siti Natura 2000, due sono i divieti da rispettare:

  • non è consentita la conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
  • non è consentita l’aratura e qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini il cotico erboso, fatte salve le operazioni connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico e alla gestione dello sgrondo delle acque.
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua ( BCAA 4) La norma BCAA 4 obbliga gli agricoltori all’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, tale vincolo ricade su tutte le superfici agricole. L’obiettivo della norma è la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole.

Viene previsto:

·       il divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua (questa fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un’ampiezza pari a 5 metri);

·       la presenza di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali (questa fascia è definita “fascia inerbita”).

L’ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. I 5 metri di larghezza previsti non comprendono le strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse;

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, sono vietate le lavorazioni del terreno comprese quelle che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazione arbustive o arboree presenti; Sono considerati parte integrante della fascia stessa, gli impianti arborei preesistenti all’adozione della presente norma.

Laddove il programma d’azione dei Nitrati o l’etichetta di un prodotto fitosanitario definiscano ampiezze della fascia di rispetto superiore ai 5 metri, queste prevalgono.

La norma viene applicata a tutti i corsi d’acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l’anno e che non sono dotati di argini rialzati;

Sono esclusi nella definizione dei corsi d’acqua le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all’adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, e la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l’allontanamento delle acque in esubero.

Prevenzione inquinamento delle acque da fosfati

(CGO 1)

La norma, al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, prevede due obblighi su tutte le superfici aziendali.

·       quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso, le aziende devono dimostrare il possesso della relativa autorizzazione all’uso.

·       obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull’utilizzo dei concimi con titolo di fosforo (P) dichiarato inserendo le seguenti informazioni minime:

•  parcelle/appezzamento, e relativa superficie;

•  coltura;

•  data di distribuzione (giorno/mese/anno);

•  tipo di fertilizzante e denominazione;

•  il contenuto percentuale in fosforo;

•  la quantità totale.

Utilizzo prodotti fitosanitari

(CGO 7)

Le aziende sono obbligate alla compilazione del “Registro dei trattamenti o quaderno di campagna”, che riporta l’elenco cronologico dei trattamenti fitosanitari effettuati sulle colture indicando nome e quantità di prodotto impiegato, causale dell’impiego, superficie agricola trattata e chi effettua l’intervento. La compilazione del registro deve essere fatta entro il periodo di raccolta e comunque 30 gg dall’esecuzione del trattamento, e ne è prevista la conservazione per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi, con le relative fatture dei prodotti fitosanitari acquistati (fatte salve altre prescrizioni legate al PSR).

Le aziende devono rispettare le modalità d’uso previste nell’etichetta del prodotto impiegato, le prescrizioni di utilizzo ai fini della sicurezza individuale.

Qualora l’azienda ricorra a contoterzista, l’azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti ed il contoterzista dovrà annotare sul Registro dei trattamenti aziendale i trattamenti da lui effettuati con la sua firma.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all’utilizzo dello stesso.

Gestione prodotti potenzialmente inquinanti quali carburanti, oli, batterie, ecc. Le aziende agricole sono obbligate ad avere tutti gli accorgimenti previsti dalla norma onde scongiurare lo sversamento accidentale di prodotti che possano inquinare le acque superficiali o sotterranee (carburanti, oli, batterie). Devono essere previste, come da norma vigente, appositi contenitori con relativi bacini di contenimento.
Rifiuti agricoli Ogni azienda è tenuta alla corretta gestione dei rifiuti generati nel corso dell’attività aziendale, smaltendo gli stessi entro 12 mesi dalla produzione. La Condizionalità prevede il rispetto del corretto smaltimento dei rifiuti ed in particolare dei contenitori dei fitofarmaci.
Lotta obbligatoria al vettore della flavescenza dorata Tutte le aziende viticole sono tenute al rispetto della indicazioni di lotta obbligatoria al vettore della flavescenza dorata. Vige l’obbligo della capitozzatura e successiva estirpazione delle piante sintomatiche. Il mancato riscontro della lotta obbligatoria preclude il requisito di ammissibilità OCM SETTORE VITIVINICOLO ed inoltre l’inosservanza delle misure di contenimento disposte con il Decreto di lotta obbligatoria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell’art. 55, comma 15, del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

In funzione delle indicazioni riportate in etichetta dei diversi insetticidi, vanno rispettate le distanze da corsi d’acqua, riducendo dove previsto la superficie trattata;

Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti presso il tuo ufficio zona.

(Coldiretti Padova)