Assegno di integrazione salariale erogata da FSBA

Sottoscritto l’accordo interconfederale per la procedura di informazione e consultazione sindacale

In data 2 Febbraio 2023 a livello regionale Veneto le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo interconfederale che disciplina la procedura di informazione e consultazione sindacale per poter fruire della prestazione dell’Assegno di integrazione salariale erogata da FSBA.

ACCORDO-REG-PROCEDURE-FSBA-EBAV-02-FEB-2023-ALLEGATI-

Il contatore aziendale è stato azzerato, pertanto, le aziende che fruiscono delle prestazioni di FSBA a partire dal 1° gennaio 2023 è di 26 settimane per l’assegno ordinario (130 giorni per chi lavora su 5 giorni; 156 per chi lavora su 6 giorni; 182 giorni per chi lavora su 7) nel biennio.

L’azienda che volesse accedere alle prestazioni di Fsba dovrà darne preventiva comunicazione a CGIL, CISL e UIL provinciali-area vasta nonché ad una delle associazioni provinciali del settore artigiano, aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto l’accordo (All-to-mod1 FSBA-2023-27-01). La modalità di trasmissione dovrà essere tracciabile con dimostrazione di recapito a tutte le organizzazioni sindacali e a una delle associazioni artigiane provinciali (PEC, racc. a mano, etc.).

A completamento della procedura dovrà essere stipulato un accordo sulla base del modello allegato (ALLEGATO-2-Mod.-FSBA_AIS-1).

Questo accordo dovrà essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio della sospensione.

  • Anzianità aziendale dei lavoratori: devono possedere almeno 30 giorni di calendario alla data di inizio della sospensione, indicata nel verbale;
  • Durata: L’inizio del periodo di sospensione potrà aver luogo solo dal giorno successivo a quello di stipula dell’accordo e in forza del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2023 la sua durata potrà essere protratta al massimo fino a 3 mesi, e come ultimo giorno dovrà essere indicato l’ultimo giorno dell’ultimo mese (terzo) indicato;

Procedura Transitoria: relativamente a quelle consultazioni sindacali che fossero state attivate secondo le regole dell’accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2022, per un periodo di sospensione che dovrà essere compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 2 febbraio, l’accordo avrà in questo caso data di sottoscrizione posteriore rispetto a quella dell’inizio della sospensione.

Eventi Climatici: L’accesso alla riduzione o alla sospensione con questa causale, potrà essere attivata con l’impiego dello specifico “ALLEGATO-3-Mod.-FSBA”.

Dovrà essere reperito dall’autorità competente (es ARPAV) il documento che attesti l’accadimento meteo di riferimento.

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare delle prestazioni di Fsba tutti i lavoratori con anzianità aziendale di almeno 30 giorni di calendario.

A partire da gennaio 2023 il modello D06 non sarà più utilizzato in quanto il pagamento sarà effettuato dai fondi direttamente sul conto corrente del dipendente.

Per informazioni ulteriori e approfondimenti si rinvia al testo dell’accordo 2/02/2023, al Regolamento FSBA e nonché al sito EBAV di cui al link sotto riportato https://www.ebav.it/servizi/modulo-erogazioni-fsba/

(Confartigianato Imprese Padova)