I datori di lavoro e gli obblighi relativi alla formazione sulla sicurezza

Il decreto Trasparenza, che corrisponde al d. lgs. n. 104 del 2022 ha previsto diverse novità a proposito del contenuto dell’informativa a proposito degli elementi più importanti del rapporto di lavoro e in tema di condizioni di lavoro. Nel novero delle comunicazioni è indispensabile specificare il diritto del lavoratore a usufruire della formazione da parte del titolare d’azienda. Entriamo più nel dettaglio.

Le comunicazioni per i lavoratori

I lavoratori hanno il diritto di essere informati a proposito degli elementi relativi al contenuto della prestazione lavorativa e, più in generale, della formazione che i dirigenti o i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare loro affinché abbiano la possibilità di svolgere il proprio compito in maniera appropriata. È necessario eseguire queste comunicazioni nel momento in cui il rapporto di lavoro viene instaurato e in ogni caso prima che l’attività lavorativa cominci. C’è una precisazione da parte del legislatore: è possibile fornire alcune informazioni entro un mese dalla data di inizio della prestazione, come per esempio il diritto a ottenere la formazione che viene messa a disposizione dal datore di lavoro.

La tutela della sicurezza dei lavoratori

I datori di lavoro che vogliono essere certi di garantire ai propri dipendenti le migliori condizioni di sicurezza sul posto di lavoro possono fare affidamento a Sicurya, che è una società di consulenza specializzata in questo ambito e con una lunga esperienza nel settore. A salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, il d. lgs. n. 81 del 2008 precisa che è necessario fornire la formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, ma anche nel caso in cui si verifichino un cambio di mansioni, un trasferimento o l’introduzione di miscele pericolose, di nuove tecnologie o di nuove attrezzature di lavoro. Per questo motivo l’informativa sulla formazione non dovrebbe essere erogata a distanza di settimane dall’avvio della prestazione.

Le tempistiche della comunicazione

Di conseguenza, è molto importante che fin dal primo momento venga comunicato al lavoratore ogni obbligo di formazione che spetta al datore di lavoro, fermo restando che il lavoratore stesso è obbligato a sua volta a prendere parte ai programmi formativi. Tale formazione deve essere garantita prima che il dipendente sia adibito ai compiti che dovrà svolgere. Un altro aspetto importante del decreto Trasparenza è che, se possibile, la formazione deve essere effettuata durante l’orario di lavoro; se così non fosse, va considerata in ogni caso parte dell’orario di lavoro.

La questione della formazione pregressa

Nel corso della formazione sulla sicurezza sul lavoro, è necessario affrontare la trattazione dei rischi in funzione della loro presenza effettiva nel comparto di cui l’azienda fa parte e tenendo conto della specificità del rischio, da valutare in considerazione dei compiti svolti e di ciò che è riportato sul documento di valutazione dei rischi. Detto ciò, è facoltà del datore di lavoro controllare la formazione che il lavoratore ha già eseguito in modo che la stessa possa eventualmente essere integrata. Di conseguenza, quando si instaura il rapporto di lavoro, il nuovo dipendente dovrebbe essere invitato a fornire tutte le informazioni del caso e anche gli attestati relativi ai corsi che sono stati svolti in occasione di precedenti esperienze di lavoro, così da appurare la loro validità.

La formazione per i lavoratori

Per tutti i lavoratori è obbligatoria una formazione generica della durata di 4 ore, che poi deve essere integrata con una formazione specifica che cambia a seconda del codice ATECO. Sono tre i gruppi nei quali sono suddivisi questi codici, in quanto si distingue tra attività a rischio basso, attività a rischio medio e attività a rischio alto. Nel primo caso i corsi sono di 4 ore, nel secondo caso sono di 8 ore e nel terzo caso sono di 12 ore. Nell’ipotesi in cui il dipendente svolga un’attività diversa da quella principale dell’impresa, la formazione può essere svolta sulla base di un numero di ore specifico per i compiti svolti. Per esempio, una persona che svolge solo mansioni amministrative in un’impresa edile non deve svolgere le 12 ore di formazione necessarie per chi lavora in cantiere ma si può limitare alle 4 ore previste per le attività caratterizzate da un rischio basso.