Fino al 5 novembre le verifiche su Odv e Aps in trasmigrazione al RUNTS

Dal 16 settembre riprendono a decorrere  i termini per le verifiche sulle ODV e APS in trasmigrazione. Il decreto “Semplificazioni” (D.L. 73/2022), ha disposto la sospensione del computo dei 180 giorni per le verifiche. Pertanto è il 5 novembre il nuovo termine per ultimare la verifica dei requisiti da parte degli uffici del RUNTS sulle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in trasmigrazione.
Dopo tale data si applica l’iscrizione per silenzio-assenso.

Queste le casistiche in cui ODV e APS in trasmigrazione possono trovarsi per effetto della sospensione dei controlli (dal 1 luglio al 15 settembre):

  • Le ODV e le APS che hanno ricevuto una richiesta di integrazione o chiarimenti da parte degli uffici del RUNTS pendente alla data del 30 giugno, dovranno rispondere, fornendo quanto richiesto, nei termini di 60 giorni (sospesi dal 1 luglio al 15 settembre) che tornano a decorrere dal 16 settembre;
  • Le ODV e le APS che hanno ricevuto una richiesta di integrazione o di chiarimento nel periodo di sospensione delle verifiche (1 luglio – 15 settembre), dovranno rispondere a quanto richiesto entro 60 giorni, calcolati a partire dal 16 settembre;
  • Le ODV e le APS che non hanno ricevuto ancora alcuna comunicazione da parte degli uffici del RUNTS, dovranno attendere una comunicazione entro il 5 novembre 2022, prima di risultare comunque iscritte al Registro per silenzio-assenso.

Si sottolinea che comunque, a partire dalla data del provvedimento di iscrizione al RUNTS, decorrono i 90 giorni entro cui l’associazione ha l’obbligo di depositare il bilancio ed integrare le informazioni sulla piattaforma  RUNTS.

ADEGUARE LO STATUTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA FINO AL 31 DICEMBRE

Il Decreto “Semplificazioni”, ha inoltre reintrodotto la possibilità per ODV e APS in trasmigrazione (ma anche per le Onlus) di adeguare lo statuto in modalità semplificata, ossia convocando un’assemblea straordinaria con il quorum e le maggioranze previste per quella ordinaria, fino al 31 dicembre 2022.

Si ricorda, che tale possibilità è ammessa solo qualora la modifica statutaria intervenga per adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l’applicazione automatica di nuove disposizioni derogabili, ai sensi del Dlgs. 117/2017.

Tale facoltà si applica anche per gli adeguamenti statutari, disposti in seguito a richieste di integrazione o modifica pervenuti dagli Uffici del RUNTS in sede di controlli sugli enti trasmigrati, esclusivamente per adeguare lo statuto ai rilievi specifici mossi dagli Uffici regionali del registro.

(CSV di Padova)