La sicurezza sul lavoro in breve/3. Il decreto legislativo 81/08
Terzo appuntamento con la nostra rubrica informativa sulla sicurezza sul lavoro. Le puntate precedenti sono disponibili sul nostro sito Coldiretti Padova. Il principale riferimento normativo è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). In questa puntata ci soffermiamo sulle aziende soggette a questa normativa.
Chi è soggetto al Decreto Legislativo 81/08
In breve tutte le aziende, dal lavoratore autonomo (io e basta) all’ azienda con lavoratori dipendenti od ad essi equiparati.
Il Decreto distingue due gruppi di aziende:
- Primo gruppo: aziende senza dipendenti. Ovvero: lavoratori autonomi, imprese famigliari, società semplici agricole, artigiani, piccoli commercianti
- Secondo gruppo: aziende con dipendenti od ad essi equiparati.
Primo gruppo il riferimento è l’ Articolo 21 che stabilisce:
- Obblighi:
- attrezzature a norma, conformi al Titolo III
- dotazione Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), conformi al Titolo III
- tesserino di riconoscimento in attività in regime di appalto o subappalto.
- addestramento per tutte le attrezzature elencate nell’ Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 (trattore agricolo forestale, carrello elevatore, ecc.)
- Facoltativi:
- formazione
- sorveglianza sanitaria
Secondo gruppo possiamo dire che si applica per intero il D.Lgs.81/08:
- obblighi:
- attrezzature a norma, conformi al Titolo III
- dotazione Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), conformi al Titolo III
- tesserino di riconoscimento in attività in regime di appalto o subappalto
- formazione ed eventuale addestramento
- addestramento per tutte le attrezzature elencate nell’ Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 (trattore agricolo forestale, carrello elevatore, ecc.)
- sorveglianza sanitaria
- valutazione dei rischi e relativo documento (DVR).