Recupero crediti da debitori Ue, sì al sequestro dei conti esteri anche in Italia

L’Italia si aggiorna in tema di recupero crediti civili e commerciali nell’Unione Europea. Sarà così possibile il sequestro preventivo dei conti esteri (in ambito europeo) del debitore.

Si tratta di un adeguando della normativa italiana al Regolamento Ue n. 655/2014, che consente il sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero oltreconfine dei crediti civili e commerciali. La norma è attuabile solo nei casi in cui l’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativa si trovi in uno Stato membro e il conto oggetto dell’ordinanza sia ubicato in un differente Stato membro.

In questo modo, il creditore ha ora diritto a un’ordinanza europea di sequestro conservativo delle somme su conti bancari intra-Ue intestati al debitore. Le nuove norme vanno ad affiancarsi ai procedimenti nazionali esistenti e si applicano sono ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale.

Casi esclusi

Sono, invece, esclusi i crediti derivanti da arbitrati; crediti fiscali, doganali o amministrativi; sicurezza sociale; diritti patrimoniali che derivano da rapporti fra coniugi o relazioni more uxorio; testamenti, successioni e obbligazioni mortis causa; crediti verso debitori sottoposti a procedure d’insolvenza (fallimento, concordati, amministrazioni controllate e procedure concorsuali di vario tipo, previste nei diversi regimi nazionali) e crediti derivanti da responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

Il sequestro esclude invece: i conti bancari esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui il contro è ubicato e le somme conservate presso enti finanziari che non raccolgono depositi (secondo l’articolo 2.3 del Regolamento Ue 655/14).

Come attivare il procedimento di recupero crediti all’estero

Anzitutto, il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento. L’autorità giudiziaria di competenza preposta a emettere l’ordinanza di sequestro conservativo è quella che ha competenza anche nello stabilire nel merito della pretesa. Nel caso il debitore sia un consumatore, tale competenza spetta all’autorità giudiziaria dello Stato membro dove il debitore ha il domicilio.

L’art. 18 del Regolamento Ue 655/14 stabilisce termini uniformi per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo, che quando è emessa da uno Stato membro, stando all’articolo 22, è riconosciuta ed esecutiva anche negli altri Stati Ue, senza che siano necessarie ulteriori procedure o dichiarazioni di esecutività.

Identificare il conto del debitore

Stando all’art. 14, dopo l’accertamento del credito ricavato da decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico esecutivi, il creditore ha dalla sua tutti gli strumenti per conoscere i dati relativi al conto estero del suo debitore. Così da entrare in possesso di dati quali il nome e l’indirizzo dell’istituto di credito in cui è stato aperto il conto, il codice Iban, Bic e le altre coordinate bancarie che permettono di identificare la banca.

Infatti, il creditore che ritiene che il debitore abbia uno o più conti in uno Stato membro può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca (o delle banche) e del conto (o dei conti) del debitore.

Produrre prove e la salvaguardia del debitore, con il giusto supporto

Per avviare la procedura, il creditore deve produrre prove tali da convincere l’autorità giudiziaria circa la sussistenza di un rischio concreto che giustifichi il congelamento del conto bancario del debitore. I crediti possono anche non essere ancora esigibili, a patto che tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l’importo, compresi i crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e azioni di risarcimento danni o di restituzione nascenti da illecito penale.

Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore sono previsti meccanismi di salvaguardia quali: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Per affrontare al meglio i casi di insoluto, anche relativi a clienti esteri, è bene affidarsi alle migliori società di recupero crediti. Una realtà come ADV Trade fornisce servizi di recupero crediti all’estero a clienti italiani con crediti in sofferenza verso debitori esteri e a clienti esteri con pratiche verso Italia/Estero, supportandoli nell’affrontare pendenze oltre confine, avvalendosi di personale madrelingua specializzato, in grado di coordinare una fitta rete di corrispondenti, non solo in ambito europeo, ma in tutto il mondo.

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